Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici 2015-2018 (TAR Lazio n. 11200 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, configura una fattispecie complessa di definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Il perfezionamento della fattispecie è subordinato al concorso di due presupposti: il tempestivo versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi determinati dai provvedimenti regionali e provinciali, e la successiva attestazione dell’avvenuto versamento da parte della regione o provincia autonoma competente. L’integrale definizione dell’obbligazione preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi per gli anni considerati e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti di ripiano.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti statali e regionali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2015, e in particolare la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 207 del 30.3.2023, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano.
Successivamente, la società aveva proposto motivi aggiunti avverso la successiva deliberazione regionale n. 202300444 del 28.7.2023, di aggiornamento degli elenchi. Nel corso del giudizio, il legislatore era intervenuto con la disciplina transattiva del payback per i dispositivi medici, consentendo alle aziende di assolvere gli obblighi previsti per gli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi loro imputati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente aveva depositato, in data 3 marzo 2026, un atto con cui chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback per gli anni 2015-2018, come accertato dalla Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n. 511 del 10.11.2025.
La Corte ha quindi esaminato la portata della disposizione normativa richiamata, osservando come la stessa preveda che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
La norma precisa inoltre che l’integrale versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, e che le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Il Collegio ha evidenziato che, dalla lettura della norma, emerge che la cessazione della materia del contendere richiede il concorso cumulativo di due presupposti: il tempestivo pagamento da parte delle aziende della quota di ripiano e l’attestazione dell’ente regionale circa l’avvenuto tempestivo pagamento. Si configura, infatti, una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi.
Alla luce di quanto dedotto e prodotto dalle parti, con particolare riferimento all’accertamento effettuato dalla Regione Basilicata in ordine al versamento della somma decurtata da parte della ricorrente, il TAR ha ritenuto effettivamente integrata la fattispecie legale di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, dichiarando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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