Condono edilizio: prova rigorosa della preesistenza al 1967 (TAR Lazio n. 11150 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di dimostrare l’esistenza e la consistenza dell’immobile in data antecedente al 1° settembre 1967 grava sul privato richiedente, che è l’unico soggetto nella disponibilità dei documenti atti a provare l’epoca di realizzazione del manufatto. Tale prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca o su elementi oggettivi; l’eventuale incertezza non può che risolversi a danno del privato. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nel processo amministrativo, costituendo un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, e può valere al più come mero indizio. In presenza di una autonoma ratio decidendi del diniego fondata sull’accertata mancanza di prova della preesistenza, gli altri motivi di ricorso restano assorbiti, non potendo comunque giovare all’accoglimento della domanda.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il parere paesaggistico negativo e il conseguente diniego di condono edilizio relativo a interventi su un immobile, deducendo cinque motivi di illegittimità tra cui l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica e la preesistenza del manufatto al 1967.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato il terzo motivo, relativo alla mancata dimostrazione della preesistenza dell’edificio al 1° settembre 1967, ritenendolo logicamente prioritario. Richiamato il principio per cui l’onere probatorio grava sul privato, il Collegio ha valutato gli elementi offerti dalla ricorrente: la foto aerea del 1968 è risultata priva di una comparazione sinottica con lo stato attuale, mentre la Carta Tecnica Regionale non ha consentito di affermare la costruzione in data anteriore a quella rilevante.
Quanto alle dichiarazioni rese da terzi, il TAR ha richiamato l’orientamento secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è inutilizzabile nel processo amministrativo, valorizzando però anche l’analisi nel merito: le dichiarazioni attestavano l’esistenza di un rudere solo a far data dall’acquisto del 1996 o, comunque, descrivevano interventi di ripristino e riedificazione svolti anche dopo il 1967, senza specificare se questi necessitassero di permesso di costruire.
Le sentenze del TAR del 2011 e del Tribunale di Civitavecchia del 2007 non sono state ritenute decisive, in quanto si erano limitate ad accertare che l’immobile non era stato ultimato dopo il 1997, e non la sua anteriorità al 1967. Al contrario, il Comune aveva valorizzato il permesso di costruire del 1972, nella cui planimetria l’edificio non risultava rappresentato, circostanza non adeguatamente confutata dalla ricorrente.
Il TAR ha pertanto ritenuto infondato il terzo motivo, la cui reiezione comporta la conferma di un’autonoma ragione del diniego: ciò ha determinato l’assorbimento degli altri motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza giovare all’accoglimento del ricorso. La sentenza è stata quindi di rigetto, con nulla sulle spese in assenza di costituzione delle amministrazioni intimate.
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Nota della Redazione
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