Giurisdizione del giudice ordinario sul conferimento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa (Cass. civ. Sez. Un. n. 3868 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, disciplinato dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118/2022, non integra un pubblico concorso. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti pubblici. La selezione per l’attribuzione dell’incarico, pur essendo divenuta vincolante nella scelta del candidato risultato primo in graduatoria, si innesta su un rapporto di lavoro già costituito con l’accesso al ruolo unico della dirigenza sanitaria, che avviene solo tramite concorso pubblico. L’atto di conferimento dell’incarico è espressione dei poteri del privato datore di lavoro e le controversie relative sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il giudice amministrativo può sollevare il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche su una questione di diritto incidente sulla giurisdizione.
Il Fatto
Un istituto zooprofilattico sperimentale indiceva un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa. All’esito della selezione, la graduatoria vedeva al primo posto una candidata e al secondo un’altra. La seconda classificata impugnava dinanzi al TAR la deliberazione di approvazione dei verbali e di conferimento dell’incarico alla prima classificata.
Il TAR, nel respingere l’istanza cautelare, sollevava rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire se, dopo la novella del 2022, la giurisdizione sulle controversie relative a tali procedure spetti al giudice ordinario o a quello amministrativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha confermato l’ammissibilità del rinvio, affermando che il giudice amministrativo è legittimato a proporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche su questioni attinenti alla giurisdizione, trattandosi di strumento complementare, non configgente con l’art. 111, ottavo comma, Cost. Il principio di diritto enunciato non interferisce con il merito della lite.
Ricostruita l’evoluzione normativa, la Corte ha evidenziato che l’accesso alla dirigenza sanitaria avviene mediante concorso pubblico per l’immissione nel ruolo unico, mentre l’incarico di direzione di struttura complessa è un incarico temporaneo che si innesta su un rapporto di lavoro già costituito. La dirigenza sanitaria non è articolata in fasce o livelli, ma in un ruolo unico connotato da diverse responsabilità, sicché l’attribuzione dell’incarico non realizza una progressione verticale che comporti una novazione oggettiva del rapporto.
La modifica del 2022, che ha eliminato la discrezionalità del direttore generale imponendo la nomina del candidato con il miglior punteggio, non muta la natura privatistica dell’atto. La vincolatività è una garanzia di imparzialità e buon andamento, che rafforza la tutela del dirigente innanzi al giudice del lavoro, il quale può adottare provvedimenti anche costitutivi, come l’accertamento del diritto al conferimento.
La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con conseguente inapplicabilità del comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e permanenza della giurisdizione del giudice ordinario. Ha disposto la restituzione degli atti al TAR rimettente, senza pronuncia sulle spese data la natura ufficiosa del procedimento.
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Nota della Redazione
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