L’ente espropriante non può discostarsi dalla stima peritale di maggioranza ex art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 (Cass. civ. Sez. 1 n. 8781 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la stima resa dai tecnici ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, anche se adottata a maggioranza, è vincolante per l’autorità espropriante, che non può determinare con il decreto di esproprio un’indennità in misura diversa da quella risultante dalla relazione peritale. L’unico strumento per discostarsene è rappresentato dall’opposizione alla stima, che l’ente espropriante deve proporre nel termine di cui al combinato disposto dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio ove la stima sia ad esso antecedente. Decorso tale termine, la stima diviene non solo vincolante ma anche inoppugnabile per tutte le parti.
Il Fatto
All’esito di una procedura espropriativa avviata dal CIPE per il completamento di un tratto autostradale, la società concessionaria, nella qualità di autorità espropriante, disponeva l’occupazione d’urgenza di un’area destinata a un impianto di distribuzione di carburante, quantificando le indennità provvisorie. Il proprietario non accettava gli importi e attivava il procedimento di determinazione definitiva dell’indennità ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001. Il collegio peritale, a maggioranza, stimava l’indennità in un importo superiore rispetto a quello provvisorio, con la relazione di minoranza del tecnico dell’espropriante che escludeva la valorizzazione dei beni strumentali all’attività.
Successivamente, l’autorità espropriante adottava il decreto di esproprio, determinando l’indennità in una somma inferiore rispetto a quella risultante dalla stima peritale di maggioranza. L’espropriato proponeva opposizione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 per sentir rideterminare l’indennità nell’importo risultante dalla relazione peritale. La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo legittima la determinazione operata dall’ente espropriante in ragione della scadenza della concessione. Avverso tale decisione l’espropriato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il motivo di ricorso con cui si deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’asserita omessa pronuncia sull’eccezione di inoppugnabilità della stima peritale. Il motivo è stato respinto, in quanto la Corte d’appello aveva esaminato nel merito la congruità della stima, così pronunciando un rigetto implicito sull’eccezione di vincolatività. Tale pronuncia implicita, ha precisato la Corte, è censurabile non come omessa pronuncia ma solo come violazione di legge o difetto di motivazione.
Nel merito, la Corte ha invece accolto il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 21, 23 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011. La Suprema Corte ha ricostruito il sistema normativo, rilevando come la procedura di stima affidata al collegio di tecnici, alternativa a quella della Commissione provinciale, si configuri come una fase necessaria del procedimento espropriativo, attivata su istanza del privato. La relazione peritale, se non impugnata nel termine di legge, diviene definitiva, non essendo prevista dall’ordinamento la possibilità che l’amministrazione liquidi un importo diverso da quello stimato.
La Corte ha quindi distinto il piano della vincolatività della stima per l’autorità procedente da quello dell’ammissibilità dell’opposizione. Se l’unica via per contestare la stima è rappresentata dall’opposizione, riservata anche all’ente espropriante, il termine per proporla, di natura perentoria, decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o dalla notifica della stima se successiva. Il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di cui all’art. 27 d.P.R. cit. ha natura meramente dilatoria, non potendo l’ente attendere di adottare il decreto di esproprio per poi liquidare un importo difforme da quello risultante dalla perizia.
Nel caso di specie, la stima era intervenuta molto tempo prima dell’adozione del decreto di esproprio, sicché l’ente espropriante, per disattendere la somma stimata, avrebbe dovuto proporre opposizione entro trenta giorni dalla notifica del decreto. Avendo invece formulato la propria contestazione solo con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione promosso dal privato, l’autorità espropriante ha determinato la inoppugnabilità della stima. La Corte ha pertanto cassato la decisione impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché applichi il principio di diritto sopra enunciato.
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Nota della Redazione
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