La gestione dei centri di accoglienza radica la giurisdizione contabile anche se affidata con convenzione (Cass. civ. Sez. Un. n. 12156 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno erariale non dipende dalla natura pubblica o privata del soggetto agente, ma dall’evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione. La responsabilità amministrativa postula una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione, ossia un rapporto di servizio in senso ampio, configurabile anche quando un ente privato esterno sia incaricato di svolgere un’attività o un servizio pubblico in luogo della P.A. Tale rapporto sussiste a prescindere dal titolo, anche privatistico, in base al quale la gestione è svolta, quando l’attività del privato si iscrive nella realizzazione di obiettivi di interesse generale. In particolare, l’affidamento a soggetti privati della gestione dei centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, determina il radicamento della giurisdizione contabile, essendo la condotta del gestore configurabile come lesione dell’interesse generale ad un adeguato sistema di accoglienza, realizzata mediante la distrazione per altri scopi delle risorse pubbliche erogate.
Il Fatto
La vicenda trae origine da gravi irregolarità nella gestione di fondi pubblici erogati per l’espletamento dei servizi di accoglienza di migranti e richiedenti asilo, affidati dalla Prefettura alla società cooperativa sociale mediante convenzioni. A seguito di ispezione, erano emerse carenze tanto gravi da rendere necessario il trasferimento immediato degli ospiti in altre strutture. La Corte dei conti, in sede di appello, aveva rideterminato in misura minore la somma che gli appellanti erano stati condannati a pagare in solido per il risarcimento del danno erariale.
Nel giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 111 Cost., sostenendo che la fattispecie si inquadrava in un rapporto paritario con l’amministrazione, riguardando la corretta esecuzione di una prestazione contrattuale. Hanno pertanto eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ritenendo che l’azione della Procura contabile riguardasse un mero inadempimento contrattuale.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all’adozione di un criterio “sostanzialistico” per il riparto di giurisdizione. Il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è l’evento dannoso subito dalla pubblica amministrazione, non la natura del soggetto che ha cagionato il danno. Il rapporto di servizio sussiste quando un ente privato esterno è incaricato di svolgere nell’interesse e con le risorse della P.A. un’attività o un servizio pubblico, inserendosi nell’apparato organizzativo della stessa.
La Corte ha precisato che la violazione rilevante per la responsabilità contabile è concettualmente distinta dal mero inadempimento civilistico. La giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando il danno deriva dalla violazione di doveri pubblicistici afferenti all’attività svolta come agente dell’amministrazione. Viceversa, quando il danno deriva dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che squilibra il sinallagma, la cognizione spetta al giudice ordinario.
Nella fattispecie, nessuna valenza dirimente è stata riconosciuta alla circostanza che l’erogazione delle risorse pubbliche sia avvenuta mediante una convenzione. È decisivo stabilire se l’attività del soggetto privato si iscriva nella realizzazione di obiettivi di interesse generale. Il d.lgs. n. 142/2015, che disciplina l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, colloca la materia tra gli interessi di rilievo pubblicistico, connessi all’esercizio della potestà statuale sull’ingresso e la gestione sul territorio nazionale. L’art. 9 prevede che la gestione dei centri possa essere affidata a enti privati, che pertanto devono ritenersi inseriti a pieno titolo nell’apparato organizzativo della P.A. Tale affidamento concerne un’attività complessiva di carattere generale, che prescinde dalla prestazione di singoli servizi.
La Corte ha concluso configurandosi un rapporto di servizio temporaneo tra il soggetto privato affidatario e la pubblica amministrazione, confermando la giurisdizione contabile. Il danno azionato dalla Procura consiste nella lesione dell’interesse generale a realizzare un adeguato sistema di accoglienza, realizzata mediante la distrazione per altri scopi delle risorse pubbliche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di nullità delle spese, in ragione della natura di parte formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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