Rimedio preventivo ex art. 281-sexies c.p.c. e durata ragionevole del processo (Cass. civ. Sez. 2 n. 13238 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei processi civili di durata potenzialmente eccedente i termini di cui all’art. 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. costituisce rimedio preventivo la cui proposizione è condizione di ammissibilità della domanda di equa riparazione. Detta istanza deve essere formulata almeno sei mesi prima che sia trascorso il termine di durata massima del grado di giudizio, a nulla rilevando l’eventuale affidamento ingenerato dalla iniziale fissazione di un’udienza sollecita, successivamente differita. Il mancato tempestivo esperimento del rimedio preventivo comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda indennitaria, in quanto il rimedio mira a scongiurare per tempo slittamenti della decisione.
Il Fatto
Un imprenditore individuale, già parte di un giudizio civile di risarcimento danni, proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte d’appello aveva respinto la sua opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del giudizio di appello. Il giudice di merito aveva ritenuto non esperito il rimedio preventivo, consistente nell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., da proporsi entro il termine di sei mesi antecedente lo spirare del biennio dalla proposizione dell’appello. Il ricorrente lamentava l’illegittimità di tale interpretazione, avendo fatto affidamento sulla fissazione di un’udienza entro il termine di ragionevole durata, poi differita.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, affronta la questione centrale relativa alla natura e alla portata dei rimedi preventivi avverso l’irragionevole durata del processo, introdotti dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015 nell’art. 1-ter l. n. 89/2001. La Corte rammenta che la giurisprudenza della Corte EDU richiede l’effettività di tali rimedi, i quali devono accelerare la decisione della causa e non risolversi in meri adempimenti formali.
Richiamando i principi espressi dalla Corte cost. n. 121 del 2020, la Cassazione evidenzia come l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale, disciplinata dall’art. 281-sexies c.p.c., costituisca un rimedio preventivo legittimo, in quanto espressione di un comportamento collaborativo della parte che consente un mutamento dello schema decisorio. Tale rimedio, per essere efficace, deve essere proposto in un tempo utile a evitare il superamento del termine di ragionevole durata, ovvero almeno sei mesi prima della sua scadenza.
La Corte precisa che l’effettività del rimedio non dipende dalla valutazione del giudice di aderirvi, ma dalla possibilità concreta di accelerare il processo. Ciò implica che la parte non è esonerata dal tempestivo esperimento del rimedio, anche qualora abbia fatto affidamento su una sollecita fissazione dell’udienza, la quale potrebbe essere successivamente differita a causa di imprevedibili evenienze.
Pertanto, la circostanza che l’udienza per la precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata in una data antecedente alla scadenza del termine biennale, sia stata poi differita, non può giustificare l’inerzia della parte. Lo scopo del rimedio preventivo è proprio quello di prevenire gli effetti di tali slittamenti, sollecitando il giudice alla decisione prima che il termine massimo sia maturato o sia ormai imminente la sua scadenza. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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