IMU terreni agricoli: esenzione senza dichiarazione se il dato è noto al Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 13663 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dall’anno di imposta 2016, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esenti da IMU ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 208/2015. L’obbligo dichiarativo per rivendicare l’esenzione sussiste solo quando i presupposti dell’esonero derivino da dati non desumibili dalle banche dati catastali o da circostanze fattuali di cui l’ente impositore non abbia già conoscenza qualificata, originata dall’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non tributarie. La dichiarazione eventualmente presentata ha effetti ultrattivi, valendo per gli anni successivi in assenza di variazioni. Il dato imponibile già noto all’ente impositore rende la dichiarazione superflua, in virtù del principio di leale collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 legge n. 212/2000.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui il Comune liquidava l’IMU per l’anno 2016 su un terreno agricolo posseduto dal contribuente, il quale rivendicava l’esenzione per la qualità di coltivatore diretto. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello, ritenendo assorbente la mancata presentazione della dichiarazione IMU, necessaria per rappresentare all’ente impositore le ragioni dell’agevolazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce il quadro normativo, rilevando come l’art. 1, comma 13, legge n. 208/2015 abbia introdotto, dal 2016, l’esenzione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Il successivo punto 1.3 del modello dichiarativo IMU precisa che l’obbligo dichiarativo sorge solo in caso di variazioni non conoscibili dal Comune, richiamando la previgente disciplina di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006.
La giurisprudenza di legittimità, già con precedenti richiamati nella pronuncia, ha chiarito che l’obbligo dichiarativo non sopravvive quando il dato imponibile sia conoscibile tramite procedure telematiche o sia già a conoscenza dell’ente impositore. Il principio di leale collaborazione e buona fede impone di ritenere la dichiarazione superflua ogni qualvolta l’amministrazione abbia acquisito aliunde le informazioni rilevanti, anche nell’esercizio della propria attività amministrativa per finalità extra tributarie.
La Corte enuncia quindi le regole applicabili: l’esenzione decorre dal 2016; l’obbligo dichiarativo sussiste solo per dati non desumibili dalle banche dati catastali o per circostanze fattuali ignote al Comune; la dichiarazione ha effetti ultrattivi. Nella specie, il giudice regionale ha errato nel ritenere sempre indispensabile la dichiarazione, omettendo di valutare la circostanza, dedotta dal contribuente, di aver fruito della riduzione ICI per gli anni pregressi, circostanza che avrebbe dovuto essere verificata per accertare la conoscenza qualificata in capo all’ente impositore.
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Nota della Redazione
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