Impossibilità sopravvenuta esclusa se l’evento è prevedibile secondo diligenza comune (Cass. civ. Sez. 2 n. 17545 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, il debitore non può invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. con riferimento a un provvedimento dell’autorità amministrativa che sia stato ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza: l’evento sopravvenuto, per estinguere o dilazionare l’obbligazione, deve essere non solo inevitabile ma anche imprevedibile, dovendosi coordinare le componenti oggettive e soggettive della responsabilità per inadempimento. La presupposizione è configurabile solo quando una determinata situazione di fatto o di diritto risulti tenuta presente da entrambi i contraenti come presupposto condizionante il negozio, richiedendosi che l’evento supposto sia stato assunto come certo, che il presupposto sia obiettivo e che la sua rilevanza sia stata comune e consapevole per tutte le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato una cucina su misura da una società di arredamento, destinandola a un appartamento promessogli in vendita da altra società, sito in un complesso immobiliare di interesse storico-paesaggistico. A seguito del diniego della Soprintendenza all’approvazione della configurazione planimetrica del vano cucina, il compratore aveva chiesto la risoluzione del contratto di acquisto dell’arredo per impossibilità sopravvenuta o, in subordine, per presupposizione. Il Tribunale e la Corte d’appello di Genova avevano rigettato la domanda, escludendo sia il collegamento negoziale con il preliminare di vendita sia il carattere imprevedibile dell’evento.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente chiarito che il consigliere autore della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. può legittimamente comporre il collegio chiamato a decidere il ricorso, non versando in situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., come precisato dalle Sezioni Unite n. 9611 del 2024.
Nel merito, il primo motivo — incentrato sulla violazione degli artt. 1463, 1256 e 1218 cod. civ. — è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui l’impossibilità sopravvenuta libera il debitore solo se deriva da una causa esterna, inevitabile e imprevedibile secondo la diligenza media: nel caso di specie, il compratore era consapevole, fin dalla stipula del preliminare, che la configurazione del vano cucina era subordinata all’esito di controlli amministrativi delle autorità preposte alla tutela dei vincoli sull’immobile, sicché il diniego era evento prevedibile e non poteva giustificare la risoluzione del contratto di acquisto dell’arredo.
Quanto al secondo motivo, concernente la presupposizione, la censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata. Richiamando le Sezioni Unite n. 9909 del 2018, la Corte ha ribadito che la presupposizione richiede che la situazione presupposta sia comune a tutti i contraenti, assunta come certa e obiettiva: nel contratto di vendita dell’arredo non risultava dedotta la possibile mancata realizzazione del vano per diniego autorizzatorio, e la prova di sopralluoghi concordati implicava anzi la certezza dell’esistenza del vano medesimo.
Il terzo motivo, relativo alla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile: la dedotta mancata considerazione di un fatto non contestato attiene all’interpretazione degli atti di parte, riservata al giudice di merito, ed era comunque preclusa in sede di legittimità per effetto della doppia conforme ex art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del soccombente anche alla sanzione ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per essere stato deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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