Inammissibilità del ricorso per cassazione quando le censure sulle riserve dell’appaltatore mirano a una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 20064 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione o falsa applicazione di legge ovvero del vizio di motivazione, miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. In tema di appalto, il sindacato di legittimità sulla declaratoria di ammissibilità e di specificità delle riserve iscritte dall’appaltatore non può risolversi in un riesame diretto dei documenti di causa, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio volto a far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi come rimedio impugnatorio a critica vincolata.
Il Fatto
La società committente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’appaltatrice, dichiarata fallita, e da altra società, aveva riconosciuto il diritto delle stesse al compenso per alcune riserve iscritte in corso d’opera, condannando la committente al pagamento di una somma, oltre interessi.
La Corte territoriale aveva ritenuto ammissibili e fondate alcune riserve relative a lavorazioni eseguite in misura eccedente o non previste in contratto, nonostante il corrispettivo fosse stato pattuito a corpo. La società committente censurava la decisione, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità delle riserve per la loro insufficiente specificità e la violazione dei canoni di interpretazione contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso principale, dichiarandoli tutti inammissibili. Con riferimento al primo motivo, incentrato sull’asserita violazione delle norme in tema di riserve per non aver queste adeguatamente identificato le lavorazioni, la loro entità e le somme dovute, la Corte ha rilevato che la censura, sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, si sostanziava in un mero sindacato di merito. Il giudizio sulla specificità delle riserve, infatti, postulerebbe una valutazione diretta dei documenti di causa, preclusa in sede di legittimità.
Analoghe conclusioni sono state tratte per il secondo e il terzo motivo, con cui si deduceva rispettivamente il vizio di motivazione apparente o perplessa e la violazione dell’art. 112 c.p.c. La Corte ha chiarito che la motivazione della sentenza impugnata era completa e immune da contraddizioni, mentre la ricorrente sollecitava un sindacato sul merito della decisione. Quanto al richiamo all’art. 112 c.p.c., la Corte ha evidenziato un vero e proprio salto logico, poiché la censura concerneva il rapporto tra riserve e statuizione, profilo estraneo all’ambito di applicazione della norma invocata.
Il quarto motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è stato ritenuto inammissibile in quanto la ricorrente non deduceva l’omissione di un fatto storico, ma censurava il mancato accoglimento delle proprie deduzioni difensive. Il quinto motivo, concernente la regolazione delle spese, è stato rigettato sulla base del principio per cui la compensazione delle spese è un potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione. Infine, il sesto motivo, riguardante il termine di decorrenza degli interessi, non intercettava la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale riconosciuto gli interessi solo dalla domanda giudiziale, quale effetto fisiologico della costituzione in mora.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, proposto oltre il termine di impugnazione. Ha precisato che, essendo stato il ricorso incidentale presentato dopo la scadenza del termine breve, non poteva trovare applicazione la modifica dell’art. 326 c.p.c., e ha condannato la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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