Ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 11138 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo il potere di dichiarare nulli gli atti emanati in violazione o elusione del giudicato, nonché di provvedere sull’ottemperanza stessa. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. L’accertamento del diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente, contenuto in una sentenza passata in giudicato, impone all’Amministrazione di dare esecuzione, attribuendo la somma dovuta con rivalutazione e interessi. In caso di inottemperanza, il giudice nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza n. 10797/2024 del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. Ha quindi verificato che l’Amministrazione non aveva proceduto all’esecuzione della sentenza.
La domanda è stata accolta, in quanto la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, imponeva all’Amministrazione di attribuire la somma dovuta. Il Tribunale ha ordinato l’esecuzione nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, rammentando che in caso di inottemperanza è possibile procedere in via sostitutiva.
Il Collegio ha nominato, fin da ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di infruttuoso decorso del termine.
Ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per i seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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