Pratica commerciale scorretta del concessionario autostradale che incassa il pedaggio pieno nonostante i disagi (TAR Lazio n. 11067 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, la condotta del concessionario autostradale che, a fronte di gravi e prolungate limitazioni alla circolazione dovute a proprie carenze manutentive, continui a esigere dall’utenza il pagamento integrale del pedaggio, senza attivare alcuna procedura di riduzione, sospensione o rimborso. L’obbligo di garantire la qualità del servizio – che per l’infrastruttura autostradale consiste nello scorrimento dei veicoli ad alta velocità e nella fluidità del traffico – grava sul concessionario quale minima declinazione del dovere di diligenza professionale, a prescindere dalle contingenti esigenze di manutenzione. La percezione del pedaggio pieno in presenza di un servizio deteriorato è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, privato di ogni alternativa praticabile e indotto a corrispondere un corrispettivo sproporzionato rispetto alla prestazione effettivamente resa.
Il Fatto
L’AGCM, su segnalazione di associazioni di consumatori, aveva avviato un procedimento nei confronti di un consorzio concessionario di tratte autostradali siciliane, accertando che dal 2020 l’ente aveva disposto numerose chiusure e limitazioni di carreggiata – con limiti di velocità anche di 60 km/h – per interventi di manutenzione resisi necessari dopo un decennio di inerzia. Il concessionario aveva mantenuto invariato il pedaggio, senza prevedere riduzioni o rimborsi per gli utenti. Con provvedimento del dicembre 2022 l’Autorità aveva qualificato la condotta come pratica commerciale scorretta e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 500.000 euro. Il consorzio aveva impugnato il provvedimento deducendo cinque motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il quarto motivo, relativo alla dedotta violazione del termine di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2025, cause C-511/23 e C-510/23, secondo cui l’AGCM ha un ampio margine di discrezionalità nell’individuare il momento più opportuno per avviare la fase istruttoria in contraddittorio, senza che il superamento del termine di novanta giorni dalla segnalazione determini automaticamente la decadenza del potere sanzionatorio. Il Collegio ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, valorizzando la specialità della disciplina del Codice del Consumo, che prevede un proprio termine di 180 giorni per l’avvio dell’istruttoria ai sensi del Regolamento AGCM del 1° aprile 2015.
Quanto ai primi tre motivi, il TAR ha escluso che il mancato aggiornamento tariffario per diciassette anni e l’esiguità del pedaggio – inferiore di circa il 20% alla media nazionale – potessero giustificare la protratta inerzia manutentiva. La disciplina concessoria e le previsioni della Direttiva 2014/23/UE sul rischio operativo confermano che il concessionario sopporta il rischio economico della gestione, restando obbligato a garantire la funzionalità dell’infrastruttura e il mantenimento del livello di servizio. Il parere reso dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha ulteriormente escluso che la mancata revisione tariffaria potesse giustificare l’incasso integrale del pedaggio, rilevando anzi che il concessionario non aveva mai fornito i dati necessari per l’adeguamento del sistema tariffario.
Il Collegio ha quindi confermato la qualificazione della condotta come scorretta e aggressiva: il consumatore medio, privato delle caratteristiche tipiche del servizio autostradale – velocità e fluidità del traffico – non ha alcuna possibilità alternativa rispetto al pagamento integrale del pedaggio. Le ordinarie ordinanze di limitazione del traffico, pure adottate per esigenze manutentive, non escludono il potere dell’AGCM di sanzionare il mancato adeguamento del corrispettivo, non configurandosi alcun provvedimento amministrativo di assenso alla pratica commerciale idoneo ad attivare la tutela speciale di cui all’art. 27, comma 14, del Codice del Consumo. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.