Inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione delle rettifiche di una graduatoria già annullabile in via derivata (TAR Lazio n. 11064 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti di mera rettifica di una graduatoria concorsuale, qualora la legittimità della graduatoria originaria sia già stata scrutinata con sentenza di rigetto di primo grado, avverso la quale penda appello. L’eventuale accoglimento dell’appello comporterebbe l’annullamento della graduatoria originaria con effetto caducante sulle rettifiche, in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto; l’eventuale rigetto determinerebbe il consolidamento delle stesse, non ulteriormente contestabili per un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza sia già stata accertata. In entrambi gli scenari, nessuna utilità concreta potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’accoglimento dell’impugnazione.
Il Fatto
La ricorrente, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, aveva partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione di dirigenti, risultando vincitrice nella graduatoria approvata nel 2021. A seguito dell’annullamento giurisdizionale dei criteri di valutazione dei titoli, l’Amministrazione aveva provveduto a nuova valutazione, approvando una nuova graduatoria nel gennaio 2024, nella quale la ricorrente era retrocessa in posizione non utile, con risoluzione del rapporto dirigenziale.
Avverso tale graduatoria la ricorrente aveva proposto ricorso, rigettato dal TAR con sentenza n. 20471/2024, avverso la quale pendeva appello innanzi al Consiglio di Stato. Successivamente, l’Amministrazione aveva adottato provvedimenti di rettifica della graduatoria, che la ricorrente aveva impugnato con il ricorso in esame e con motivi aggiunti, riproponendo le medesime censure già svolte nel precedente giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che il ricorso e i motivi aggiunti riproponevano, avverso gli atti di rettifica, le medesime doglianze già respinte con la sentenza n. 20471/2024, aventi ad oggetto la legittimità del criterio del moltiplicatore pari a 8,5 applicato dalla commissione per la valutazione dei titoli.
Il Collegio ha quindi rilevato che, essendo pendente l’appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro la graduatoria originaria, i possibili esiti del giudizio di secondo grado prospettavano due scenari, entrambi conducenti all’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse.
In caso di accoglimento dell’appello, l’annullamento della graduatoria originaria avrebbe obbligato a rieditare la valutazione, con effetto caducante sulle mere rettifiche, in quanto atti consequenziali e dal contenuto dovuto, che sarebbero state automaticamente travolte. In caso di rigetto, le rettifiche si sarebbero consolidate, non potendo essere ulteriormente contestate per un vizio di invalidità derivata la cui insussistenza era già stata dichiarata dal giudice amministrativo.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di interesse, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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