la piena conoscenza dell’atto amministrativo fa decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione (TAR Lazio n. 11061 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il termine di decadenza per la sua impugnazione ex art. 41, comma 2, c.p.a., presuppone la consapevolezza dell’esistenza dell’atto, della sua portata lesiva e del suo esatto contenuto essenziale. È sufficiente ad integrare la piena conoscenza la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente. La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. Il ricorso avverso il decreto del Giudice del Registro è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 2192 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava gli atti del procedimento di cancellazione d’ufficio del proprio domicilio digitale e la successiva assegnazione d’ufficio di un nuovo indirizzo PEC, disposta dalla Camera di Commercio di Roma e dal Giudice del Registro delle Imprese. La società dichiarava di aver avuto conoscenza della vicenda solo in data 6 aprile 2024, a causa di un caso fortuito, e proponeva ricorso il 24 settembre 2024, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quanto alla prima eccezione, il Collegio ha rilevato che la stessa parte ricorrente aveva indicato nel ricorso di aver avuto piena conoscenza dei provvedimenti impugnati in data 6 aprile 2024. Da tale data, e non da altra successiva, doveva pertanto decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione. Il ricorso, notificato il 24 settembre 2024, oltre quattro mesi dopo, risulta irricevibile per tardività. Il Tribunale ha precisato che la piena conoscenza dell’atto non richiede la cognizione integrale del provvedimento, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza dell’atto e degli elementi che ne rendono evidente la lesività, tale da rendere attuale l’interesse ad agire.
In relazione alla domanda risarcitoria, sollevata d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha evidenziato la tardività della stessa. I danni lamentati derivavano direttamente dai provvedimenti amministrativi impugnati, con la conseguente applicazione del termine di decadenza di centoventi giorni dalla conoscenza del provvedimento, decorso nel caso di specie in data 5 settembre 2024.
Quanto all’impugnazione del decreto di cancellazione del domicilio digitale, il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. L’art. 2192 c.c. devolve espressamente alla cognizione del Tribunale da cui dipende l’Ufficio del Registro il ricorso avverso il decreto del Giudice del Registro, con conseguente inammissibilità della domanda proposta dinanzi al giudice amministrativo, salva la possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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