Causa di servizio: non rilevano i disagi ordinari dell’imbarco militare (TAR Lazio n. 10882 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio postula l’allegazione e la prova di specifici episodi di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, tali da incidere in maniera determinante, anche sul piano concausale, sull’insorgenza dell’infermità. Non rilevano, di contro, le circostanze e condizioni generiche — quali disagi, fatiche e momenti di stress — che costituiscono fattore di rischio ordinario della prestazione lavorativa. L’onere probatorio grava sull’interessato ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina Militare, reduce da un periodo di imbarco su una fregata impiegata nell’Operazione Atlanta (EU NAVFOR Somalia), chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per una gastropatia cronica. La C.M.O. di Roma ascriveva l’infermità alla tabella A, categoria 8, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo sulla dipendenza da fatti di servizio. L’Amministrazione conforme al parere negava il beneficio con decreto del 25.10.2023, avverso il quale l’interessato proponeva ricorso deducendo vizi di istruttoria e di motivazione, con particolare riguardo alla mancata considerazione delle gravose condizioni di impiego durante la missione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il consolidato orientamento per cui il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio non è sindacabile nel merito, potendo essere censurato solo per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze fattuali decisive. Ricorda inoltre che la giurisprudenza esige, ai fini del riconoscimento, la prova di specifici episodi di servizio eccezionalmente gravosi, non essendo sufficienti i disagi e lo stress connaturati all’ordinario svolgimento delle mansioni.
Nel caso di specie, il Collegio esclude che l’esperienza di imbarco integrassi tali presupposti. Dalla documentazione in atti e dalla relazione dell’Amministrazione non risultavano attività particolarmente gravose o servizi continuativi, essendo l’ufficiale impiegato in funzioni prevalentemente burocratico-amministrative. La permanenza a bordo, seppur in contesto operativo internazionale, si era protratta per pochi mesi e le condizioni di vita descritte — come la stanza angusta o la condivisione degli spazi — costituivano situazione normale per il personale imbarcato.
La motivazione del parere negativo, nel richiamare la tipologia delle mansioni e la natura della patologia, non poteva considerarsi una mera formula di stile: esprimeva, seppur sinteticamente, il decisivo rilievo dell’assenza di fatti di servizio idonei a configurare un incremento del rischio eziologico. Il ricorrente, sul quale gravava l’onere probatorio, non aveva allegato specifici elementi di eccedenza rispetto all’ordinario, né documentato eventi traumatici o attività straordinarie.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e spese generali.
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Nota della Redazione
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