Permesso di soggiorno biennale ex art. 31 D.Lgs. 286/1998: durata computata dal rilascio, non dal decreto (TAR Lazio n. 10810 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nel rilascio di un permesso di soggiorno autorizzato dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998, il giudice amministrativo verifica l’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale. L’Amministrazione che rilasci il titolo con validità residua ridotta a pochi mesi, a causa del proprio ritardo, non dà esatta esecuzione al provvedimento che aveva autorizzato la permanenza per un periodo determinato di due anni. Ne consegue che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato con durata complessiva di due anni, computati dal momento del rilascio effettivo, e non dalla data del decreto autorizzativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con decreto del 17 ottobre 2024 immediatamente esecutivo, l’autorizzazione alla permanenza in Italia per la durata di anni due, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. 286/1998, per gravi motivi connessi all’età e al benessere psicologico dei figli minori. L’Amministrazione, tuttavia, era rimasta inerte e solo in data 1° aprile 2026 aveva adottato un preavviso di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso, motivato da verifiche in corso presso il Tribunale competente.
Avverso tale inerzia, il ricorrente aveva adito il TAR in sede di ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del decreto e chiedendo l’ordine di rilascio del titolo, la nomina di un commissario ad acta, l’estensione della durata del permesso per compensare il mancato godimento e il risarcimento del danno. Solo in corso di giudizio, l’Amministrazione aveva comunicato l’avvenuto rilascio del titolo, ma con scadenza fissata al 17 ottobre 2026, cioè con una validità residua di circa tre mesi anziché biennale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura con cui il ricorrente lamentava il rilascio di un permesso di durata residua di circa tre mesi, invece che di durata biennale come disposto dal Tribunale per i Minorenni. La verifica puntuale dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale dell’ordinanza ottemperanda ha avuto esito negativo: l’Amministrazione, con la propria condotta dilatoria, aveva di fatto compresso il periodo di permanenza autorizzato, pregiudicando il contenuto sostanziale del provvedimento giurisdizionale.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esatta esecuzione al decreto del 17 ottobre 2024, rilasciando al ricorrente un permesso di soggiorno di durata complessiva pari a due anni dal momento del rilascio, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Tale soluzione, ha precisato il Collegio, consente di garantire l’effettività della tutela, evitando che il ritardo amministrativo vanifichi il diritto riconosciuto dal giudice minorile.
Il Collegio ha inoltre ritenuto di non procedere alla nomina di un commissario ad acta, attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta, richiamando in termini la giurisprudenza del TAR Lazio (Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 14343/2024). Per le medesime ragioni, ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno, ritenendo la via dell’ottemperanza con la rinnovazione del titolo integralmente satisfattiva delle ragioni del ricorrente. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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