Cessazione della materia del contendere per rimozione in autotutela dell’annotazione nel casellario informatico (TAR Lazio n. 10769 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di annullamento avverso l’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di cui all’art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, la rimozione in autotutela del provvedimento impugnato da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., allorché l’iniziativa satisfattiva dell’Amministrazione risulti integralmente satisfattiva dell’interesse sostanziale del ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere prescinde da ogni accertamento nel merito della legittimità del provvedimento originario e postula la verifica della completa sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tale evenienza, la peculiarità e complessità della controversia, unitamente alle iniziative assunte in autotutela dall’Amministrazione per la composizione della lite, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ANAC ha disposto l’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici dell’annotazione relativa alla sua esclusione, disposta da Consip S.p.A., dalla gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia. L’esclusione era stata disposta per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, per illeciti commessi da un soggetto appartenente ad altra società, imputati alla ricorrente sulla base della teoria del contagio, nonché alla sua impresa ausiliaria.
La ricorrente ha dedotto che il soggetto in questione era stato rimosso dalla sua carica sociale già dal 24 ottobre 2023 e ha contestato la legittimità dell’annotazione, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e, in parte qua, al regolamento ANAC di cui alla delibera n. 861/2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza collegiale, l’ANAC ha provveduto, in data 29 maggio 2026, a cancellare dal casellario informatico l’annotazione dell’esclusione impugnata. La ricorrente, a sua volta, ha depositato istanza di passaggio in decisione dichiarando l’intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedendo la condanna della resistente alle spese di giudizio.
Il TAR ha quindi verificato che, poiché l’ANAC ha rimosso in autotutela l’annotazione, l’annullamento coincide con il petitum del giudizio e che la ricorrente ha confermato la natura integralmente satisfattiva dell’iniziativa rispetto al proprio interesse sostanziale. In forza di tale duplice accertamento, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione della peculiarità e complessità della controversia e delle iniziative assunte in autotutela dall’Autorità per la composizione della lite, facendo salvo il diritto della ricorrente al rimborso del contributo unificato da parte dell’ANAC.
La decisione si segnala per la conferma del principio secondo cui, nel contenzioso in materia di annotazioni nel casellario informatico, l’autotutela sopravvenuta dell’Amministrazione, quando satisfattiva dell’interesse azionato, priva la controversia del suo oggetto sostanziale, rendendo superfluo l’accertamento di merito sulla legittimità del provvedimento originario.
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Nota della Redazione
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