Selezione per titoli straordinaria per il grado di luogotenente: infondata la questione di legittimità costituzionale sulla platea limitata dei promuovibili (TAR Lazio n. 10687 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La selezione per titoli straordinaria per il conferimento di promozioni al grado di luogotenente, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 15-duodecies, del d.lgs. n. 95/2017, costituisce attuazione fedele della disposizione normativa, con la conseguenza che le censure di disparità di trattamento, interna ed esterna, non si rivolgono all’operato dell’Amministrazione ma alla scelta legislativa di limitare la platea dei promuovibili. Tale scelta non è costituzionalmente illegittima: non esiste un principio generale immanente che imponga una disciplina perfettamente speculare tra le diverse Forze armate e di polizia, essendo tale uniformità un risultato rimesso alle valutazioni discrezionali del legislatore. La norma, inoltre, si inserisce in un quadro di misure che, nel complesso, ha ampliato le opportunità di progressione di carriera anche per i soggetti non rientrati nella selezione, garantendo loro la promozione con decorrenza successiva.
Il Fatto
I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza in possesso dell’anzianità di grado richiesta, hanno partecipato alla selezione per titoli straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente per l’anno 2021, indetta in attuazione dell’art. 36, comma 15-duodecies, del d.lgs. n. 95/2017, collocandosi in posizione non utile in graduatoria. Hanno impugnato gli atti della procedura, lamentando la disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l’Arma dei Carabinieri e le Forze Armate, per le quali il correttivo del 2019 aveva disposto la promozione generalizzata al grado di luogotenente. Hanno chiesto quindi l’annullamento della graduatoria, previa declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che aveva limitato a 1.000 il numero delle promozioni, su una platea di oltre 4.000 aspiranti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la procedura selettiva e la conseguente graduatoria costituiscono pedissequa attuazione della previsione normativa, la quale fissa criteri e contingente delle promozioni. I ricorrenti non hanno contestato una violazione o falsa applicazione della norma da parte dell’Amministrazione, ma la disparità di trattamento originata dalla esatta applicazione della stessa, sicché la questione si appunta direttamente sulla scelta legislativa.
La questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio di non manifesta infondatezza. La giurisprudenza richiamata ha già affermato che, pur in presenza di un quadro ordinamentale tendente all’omogeneizzazione, non esiste un principio generale che vincoli a una disciplina speculare tra i diversi Corpi, essendo la parità di trattamento un risultato rimesso alle scelte discrezionali del legislatore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1410 del 19 ottobre 2023, che richiama Corte cost. n. 239 del 2019, n. 33 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 231 del 2009).
La norma contestata non appare irragionevole, in quanto si inserisce in un sistema organico di misure che ha complessivamente ampliato le prospettive di carriera del personale della Guardia di Finanza. Il Collegio ha valorizzato, in particolare, le disposizioni che garantiscono la promozione al grado di luogotenente ai marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria della selezione straordinaria, con decorrenza 1° gennaio 2023, e quelle che prevedono tempi più rapidi di avanzamento rispetto alla disciplina originaria, la quale fissava la promozione al 2025.
La previsione della selezione per soli 1.000 posti va quindi inquadrata nel più ampio contesto del riordino delle carriere, che ha comportato, anche per i ricorrenti, uno sblocco della progressione e un anticipo della promozione rispetto al previgente quadro normativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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