Titolo rilasciato da istituto non accreditato nello Stato d’origine: non spetta il riconoscimento (TAR Lazio n. 10631 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito all’estero, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e della Convenzione di Lisbona, postula che l’istituto che ha rilasciato il titolo non sia soltanto autorizzato a operare nel Paese d’origine, ma sia anche parte integrante del sistema formativo di quel Paese, tramite apposito atto di riconoscimento o accreditamento. I titoli rilasciati da istituzioni non accreditate non ricadono nell’ambito di applicazione della Convenzione di Lisbona, né possono essere considerati “titolo di formazione” o “attestato di competenza” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), della Direttiva. Le libertà di circolazione di cui agli artt. 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo non riconosciuto nello Stato d’origine un valore superiore a quello che esso ha in quest’ultimo Stato. La mancata comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non inficia il provvedimento a fronte del suo carattere vincolato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera presso l’ISFOA per le classi di concorso AA00 ed EE00. L’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando che l’istituto non figura nell’elenco delle università accreditate dalle autorità elvetiche e non è autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento, con conseguente assenza dei presupposti per la valutazione del titolo nell’ambito della Direttiva 2005/36/CE. Avverso il diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurimi motivi di violazione del contraddittorio procedimentale, dei principi sulla libera circolazione e delle convenzioni internazionali, nonché domanda di risarcimento danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel respingere il ricorso, ricostruisce il quadro giuridico muovendo dalla Convenzione di Lisbona, la quale richiede, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza, un atto dello Stato d’origine che accerti, almeno con l’accreditamento, l’idoneità della struttura a far parte del sistema universitario interno. Tale lettura è confermata dal Manuale EAR, che raccomanda ai valutatori di verificare lo status dell’istituzione che ha rilasciato il titolo, precisando che la sola autorizzazione ad operare non costituisce prova dell’ufficialità dell’istituzione.
Con riferimento al sistema elvetico, il Collegio osserva che l’istituzione erogante la formazione può appartenere allo spazio formativo interno senza che ciò comporti automaticamente la sua inclusione nel sistema universitario svizzero, la cui linea di discrimine risiede proprio nell’accreditamento. L’ISFOA, non essendo istituto riconosciuto o accreditato, non rientra nel novero delle istituzioni i cui titoli possono essere riconosciuti in Italia, né ai sensi della Convenzione di Lisbona né in base all’Accordo del 7 dicembre 2000 tra il Consiglio Federale Svizzero e il Governo Italiano.
Il TAR esclude altresì che i principi sanciti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del dicembre 2022 possano trovare applicazione nella fattispecie, in ragione della radicale diversità della situazione: il titolo, rilasciato da un istituto privato non autorizzato, è privo di qualsiasi carattere ufficiale nello Stato d’origine. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia (cause riunite C-340/24 e C-442/24), il Collegio afferma che la fiducia reciproca sulla quale si basa il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali nell’Unione non può essere invocata quando il titolo non offre alcuna garanzia circa il livello e la qualità delle competenze attestate.
Quanto alle doglianze procedurali, la mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 degrada a vizio non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, vertendosi in materia di provvedimento vincolato, privo di margini di apprezzamento discrezionale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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