Payback dispositivi medici: atti regionali di recupero devoluti al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10623 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come disciplinato dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, costituisce un contributo solidaristico conforme agli artt. 23 e 41 Cost. e immune da violazioni del principio di irretroattività e del legittimo affidamento, essendo noto alle imprese fornitrici sin dal 2015. Gli atti statali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida sono legittimi. I provvedimenti regionali e provinciali che definiscono l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e quantificano gli importi dovuti non sono espressione di potere autoritativo, ma costituiscono attività meramente vincolata di accertamento tecnico-contabile, incidente su posizioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale; le relative controversie appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società operante nella distribuzione di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la complessa sequenza procedimentale che ha dato attuazione al meccanismo del payback per le annualità 2015-2018: il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni e le circolari interministeriali, nonché il decreto regionale delle Marche che ha individuato le aziende tenute al ripiano e gli importi dovuti.
La ricorrente ha dedotto plurime censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema, criticando la fissazione retroattiva dei tetti di spesa e l’assenza di garanzie partecipative. Avendo versato la quota ridotta prevista dalla misura deflattiva introdotta dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, ha insistito per la decisione nel merito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità delle impugnative degli atti regionali per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già escluso i dubbi di legittimità costituzionale sollevati avverso l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per il quadriennio considerato. La Consulta ha qualificato il payback quale contributo solidaristico rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, e ha escluso la violazione dell’affidamento, essendo il meccanismo noto alle imprese sin dal 2015.
Quanto alle censure di illegittimità propria degli atti statali, il Collegio le reputa infondate: la misura del tetto di spesa nazionale (4,4% del fabbisogno sanitario standard) era conoscibile già dal 2011 e il successivo accordo Stato-Regioni del 2019 si è limitato a confermarla a livello regionale, sicché le imprese erano in grado di orientare preventivamente le proprie condotte commerciali.
La parte centrale della motivazione riguarda il riparto di giurisdizione sugli atti regionali. Il TAR osserva che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, le Regioni svolgono un ruolo meramente esecutivo: verificano la documentazione contabile, definiscono l’elenco delle aziende tenute al ripiano e impongono il pagamento secondo percentuali e presupposti già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Nessun margine di discrezionalità, neppure tecnica, residua in capo all’amministrazione regionale, la cui attività si risolve in una quantificazione del quantum debeatur sulla base di dati contabili predefiniti.
Ne consegue che l’atto regionale non lede interessi legittimi, ma incide su una posizione di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, instaurandosi tra Regione e fornitore un rapporto obbligatorio paritario collocato a valle del potere autoritativo statale. Applicando il criterio del petitum sostanziale, il Collegio dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con rimessione delle relative domande al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Infine, il TAR rigetta le censure avverso la misura deflattiva dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: si tratta di un beneficio facoltativo, analogo alla definizione agevolata tributaria, che non comprime il diritto di difesa, potendo il debitore scegliere consapevolmente tra l’adesione agevolata e la prosecuzione del giudizio sull’an debeatur.
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Nota della Redazione
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