Porto d’armi: revoca legittima anche in assenza di condanna, è sufficiente una situazione di conflittualità (TAR Lazio n. 10620 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia può essere legittimamente fondata su una situazione di accertata conflittualità del titolare con i vicini, anche qualora da essa sia scaturito un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione con formula piena. La valutazione prognostica di non affidabilità, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., ha natura eminentemente cautelare e preventiva, non sanzionatoria. Essa prescinde dall’accertamento di responsabilità penali e dalla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, potendo basarsi su circostanze di fatto, oggettive e soggettive, ragionevolmente sintomatiche dell’inaffidabilità del soggetto. L’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni presentate dal privato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto d’armi per uso caccia, impugnava il decreto con cui il Questore gliela aveva revocata per la sopravvenuta mancanza dei requisiti di affidabilità. L’Amministrazione aveva fondato il provvedimento su una situazione di conflittualità con i vicini, emersa da denunce presentate per minacce e per l’uccisione del loro cane, fatto per cui il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 544-bis cod. pen.. Il provvedimento di revoca era stato adottato sulla base della relazione dei Carabinieri che avevano ricevuto le denunce. Avverso tale decreto, il ricorrente deduceva vizi di violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., contestando la congruità della motivazione e l’insufficienza dei presupposti. La domanda cautelare era stata rigettata e, in vista dell’udienza, il ricorrente depositava la sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto” pronunciata dal Tribunale di Frosinone in relazione alla morte dell’animale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato. Il decreto impugnato, pur non confutando analiticamente le controdeduzioni presentate dal ricorrente, risultava dotato di una motivazione idonea e congrua. Il ricorrente, nella memoria procedimentale, si era difatti limitato a negare la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. senza offrire elementi per smentire la situazione di conflittualità contestata. Tale circostanza, ad avviso del giudice, evidenzia che le osservazioni erano state oggetto di valutazione, senza che fosse necessario un esame punto per punto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’Amministrazione può fondare il giudizio di “non affidabilità” anche su situazioni non penalmente rilevanti o non ancora accertate in sede giudiziaria. In materia di armi, i provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiedono né l’accertamento di una concreta pericolosità sociale né una condanna penale definitiva. Il giudizio prognostico di pericolosità si basa su un ragionamento induttivo di tipo probabilistico che non necessita del livello di certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La conflittualità, nel caso di specie, trovava adeguato riscontro nel verbale dei Carabinieri e nelle denunce allegate, e risultava non solo prodromica alla querela per il reato di cui all’art. 544-bis cod. pen., ma caratterizzata da episodi di accessi e lamentele, sino alle minacce di uccisione del cane. La Corte ha precisato che tale situazione è idonea a supportare la valutazione prognostica di inaffidabilità, a prescindere dall’esito del procedimento penale. Anche la successiva assoluzione non inficia la legittimità della revoca, atteso che la stessa sentenza assolutoria confermava l’esistenza della grave conflittualità. L’Amministrazione, per prevenire il rischio di abuso delle armi, può legittimamente revocare la licenza a chi risulti coinvolto in tensioni personali e relazionali, come nel caso di rapporti di vicinato degenerati.
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Nota della Redazione
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