Scontata la sanzione disciplinare di corpo per il militare che omette di comunicare l’attività lavorativa gratuita (TAR Lazio n. 10577 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione disciplinare di corpo, irrogata a seguito dell’annullamento in autotutela di un precedente provvedimento sanzionatorio, può essere legittimamente rinnovata dall’Amministrazione militare entro il termine perentorio di sessanta giorni, non applicandosi alla riedizione del potere disciplinare di corpo il termine di conclusione del procedimento previsto per il procedimento disciplinare di corpo. La condotta del militare che, in occasione di un controllo, non dichiari immediatamente il proprio status e ometta di comunicare al Comando di appartenenza lo svolgimento di un’attività lavorativa, ancorché gratuita, integra la violazione dei doveri attinenti al grado e al contegno, configurando una lesione del prestigio dell’Arma dei Carabinieri.
Il Fatto
Un vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri veniva sorpreso dagli stessi militari, durante una verifica amministrativa, dietro il bancone della cassa di un esercizio commerciale mentre vendeva materiale pirotecnico. Il militare, che indossava una felpa con il logo dell’attività, non si era qualificato immediatamente come appartenente alle Forze Armate, ma solo dopo la richiesta dei documenti, dichiarando di essere un dipendente che lavorava a titolo gratuito. Per tale condotta, non essendo stata comunicata l’attività lavorativa al Comando di appartenenza, gli veniva contestata la violazione degli artt. 713, comma 2, 732, comma 5, lett. a) e 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, con irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero.
Il ricorso gerarchico avverso la sanzione veniva respinto. Il militare impugnava allora sia il provvedimento di rigetto sia la sanzione originaria, deducendo tre motivi di ricorso: la nullità del provvedimento per violazione dei termini di rinnovazione del procedimento disciplinare; l’insussistenza della violazione contestata, sostenendo di trovarsi nel locale per motivi di cortesia; la contraddittorietà del provvedimento in ordine al ruolo effettivamente svolto all’interno dell’esercizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In relazione al primo motivo, il Collegio ha chiarito che il termine di conclusione del procedimento disciplinare, previsto dall’art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6), del d.P.R. n. 90/2010, si riferisce al procedimento di corpo e non al termine per la riedizione del potere disciplinare da parte del Ministero in seguito all’annullamento in autotutela. Per tale fattispecie, la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 3720 dell’11 maggio 2022) fissa un termine perentorio di sessanta giorni, ampiamente rispettato nel caso di specie, non trovando applicazione l’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010, che concerne le sanzioni di stato e non quelle di corpo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha valutato la legittimità della sanzione alla luce dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel rapporto tra infrazione e fatto storico. La condotta reticente del ricorrente, che non aveva dichiarato immediatamente la propria qualità di militare, è stata ritenuta lesiva del prestigio dell’Arma, in quanto posta in essere alla presenza di estranei. Parimenti, è stata considerata corretta la valutazione circa la violazione dell’obbligo di condotta seria e decorosa, atteso che il militare aveva negato lo svolgimento di altra attività lavorativa.
Infine, il Collegio ha evidenziato come risulti per tabulas l’omessa comunicazione al Comando dell’attività lavorativa svolta a titolo gratuito, obbligo che discende sia dalla tipologia di attività sia dalla circolare ministeriale del 31 luglio 2008, che annovera tra le attività da comunicare anche quelle extraprofessionali svolte gratuitamente. Quanto al terzo motivo, il TAR ha precisato che il verbale redatto dai militari fa piena prova fino a querela di falso, non proposta nella specie, e che la documentazione del procedimento disciplinare conferma lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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