Payback dispositivi medici: attività regionale vincolata e giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 10571 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, non viola i principi di affidamento, libertà di impresa, capacità contributiva e normativa eurounitaria, costituendo un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato. L’attività demandata alle regioni, di individuazione delle aziende fornitrici e quantificazione degli importi dovuti, è interamente vincolata e priva di margini discrezionali, limitandosi a un’attività tecnico-contabile e ricognitiva. Ne consegue che la posizione del fornitore ha consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative ai provvedimenti regionali applicativi, mentre le censure avverso gli atti ministeriali presupposti sono infondate.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determina del Direttore del dipartimento salute della Regione Marche, che ha approvato l’elenco delle aziende soggette al meccanismo del c.d. payback per gli anni 2015-2018, quantificando l’importo dovuto. Ha altresì gravato i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida attuative, deducendo plurimi profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamati i propri precedenti conformi, ha ricostruito il quadro normativo del sistema di ripiano, evidenziando come la disciplina risalga al 2015 e come solo nel 2022 siano stati adottati gli atti attuativi che hanno reso operativo il meccanismo. Ha quindi ritenuto le censure avverso gli atti statali infondate, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato.
La circostanza che l’impresa abbia operato in perdita non incide sulla legittimità della normativa, poiché l’obbligo di ripiano è parametrato esclusivamente al fatturato e non alla redditività. Il richiamo all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE è stato ritenuto non pertinente, operando il meccanismo ab externo senza rimodulare i contratti. La mancata adesione alla definizione agevolata del 25% non rende rilevante la questione di costituzionalità sull’art. 7 del d.l. n. 95/2025.
Quanto agli atti regionali, il Collegio ha rilevato che la regione svolge un’attività meramente tecnico-contabile di verifica e riepilogo, priva di discrezionalità, limitandosi a porre a carico delle aziende il superamento già certificato a livello statale. Ne deriva un rapporto obbligatorio tra amministrazione e fornitore, coinvolgente un diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
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Nota della Redazione
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