Payback dispositivi medici: atti regionali al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10572 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, conv. in l. n. 125/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e quantifica gli importi dovuti per il superamento del tetto di spesa, costituisce espressione di attività meramente vincolata e non implica una spendita di potere autoritativo. La situazione giuridica del fornitore ha consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida sono legittimi, non essendo il meccanismo del payback, per il periodo 2015-2018, in contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53 e 117 Cost., né con i principi eurounitari.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determina dirigenziale della Regione Piemonte che, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, quantificando in euro 111.072,63 l’importo dovuto dalla società. Con il medesimo ricorso, la ricorrente ha impugnato gli atti statali presupposti, ossia il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, deducendo plurimi profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo di ripiano, anche in ragione dell’asserita perdita economica delle commesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando i propri precedenti e le pronunce della Corte costituzionale, ha innanzitutto escluso la fondatezza delle censure rivolte contro gli atti statali. Il meccanismo del c.d. payback, come applicabile nel quadriennio 2015-2018, è stato ritenuto una misura ragionevole e proporzionata, volta a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e a porre a carico delle imprese un contributo solidaristico. La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 140 del 2024, ha già escluso la violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., nonché del principio di irretroattività e di tutela dell’affidamento, in quanto le imprese erano consapevoli, sin dal 2015, dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di superamento.
Con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 53 Cost., la Corte ha precisato che il payback non ha natura di prelievo sul reddito, configurando piuttosto un contributo solidaristico: il fatturato costituisce pertanto un adeguato indice rivelatore della dimensione economica dell’apporto di ciascuna impresa al mercato, senza che rilevino i costi sostenuti. Le censure relative all’incidenza del ripiano sull’equilibrio economico dei contratti sono state respinte, non incidendo il meccanismo sul sinallagma contrattuale, ma operando ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori.
Quanto agli atti regionali, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dal comma 9-bis è stata qualificata come meramente attuativo-esecutiva e priva di qualsivoglia margine di discrezionalità: essa si sostanzia nella verifica tecnico-contabile della documentazione e nella compilazione dell’elenco delle aziende e degli importi dovuti, secondo presupposti, contenuto e modalità interamente predeterminati dalla legge e dai decreti ministeriali.
Ne consegue che l’atto regionale non è espressione di un potere autoritativo, ma di un accertamento tecnico sul quantum debeatur, dal quale sorge un rapporto obbligatorio tra amministrazione e fornitore. La posizione giuridica fatta valere dalla società ha consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, dovendosi applicare il criterio del petitum sostanziale: la controversia, radicandosi a valle del potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a. entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
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Nota della Redazione
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