Riconoscimento di titoli esteri di sostegno, termine per provvedere e commissario ad acta (TAR Lazio n. 10557 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell’UE, il termine per la conclusione del procedimento è di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. La maturazione del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso determina l’illegittimità del silenzio-inadempimento. L’ordine di provvedere è commisurato a un termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Nell’esame dell’istanza, l’Amministrazione deve considerare l’intero compendio di conoscenze acquisite e valutare l’equipollenza, disponendo eventuali misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
Una docente aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento nel termine previsto dalla legge.
La ricorrente aveva quindi proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Si era costituito il solo Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il termine per il riconoscimento è stabilito dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, che recepisce la direttiva 2005/36/CE e la direttiva 2013/55/UE: quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava già scaduto alla data di proposizione del ricorso, sicché sussisteva il silenzio-inadempimento.
Quanto al termine per l’adozione del provvedimento, il Collegio ha valorizzato il notorio carico di istanze della specie, commisurando l’obbligo di provvedere a un arco di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in conformità al proprio indirizzo.
Nel merito dell’istruttoria, il TAR ha richiamato i principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, enunciati per i titoli conseguiti in Romania ma ritenuti sovrapponibili a quelli di qualsiasi Stato membro. L’Amministrazione deve esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelle del percorso a tempo pieno e valutando l’equipollenza con eventuali misure compensative.
Ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare la sentenza Morgenbesser (causa C-313/01), secondo cui l’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma e l’esperienza professionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste. Il ricorso è stato quindi accolto, ordinando al Ministero di provvedere nel termine indicato e disponendo, per il caso di ulteriore inadempienza, la nomina del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione come commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni.
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Nota della Redazione
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