Riduzione forfettaria “in via equitativa” illegittima nel giudizio tributario di impugnazione-merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 22 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro dei redditi d’impresa sta nella parziale o assoluta inattendibilità delle scritture contabili: nel primo caso l’Ufficio completa le lacune con presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ.; nel secondo può prescindere dalle risultanze contabili basandosi su elementi indiziari. La ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di materie prime essenziali (come la farina) costituisce valido metodo presuntivo, e la valutazione sull’adeguatezza del campione attiene al merito, non sindacabile in legittimità se la motivazione non è illogica. Il giudizio tributario è giudizio di impugnazione-merito: il giudice che rileva un’infondatezza parziale della pretesa non deve limitarsi ad annullare l’atto ma è tenuto a ricondurre la pretesa alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte. È illegittima la riduzione forfettaria della pretesa accertata applicata “in via equitativa”, senza motivazione fondata sul materiale probatorio.
Il Fatto
Con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009, l’Agenzia delle Entrate rideterminava, sulla scorta di un p.v.c. e di ricostruzioni operate dal numero di pizze somministrate, maggiori ricavi e imposte IRES, IVA e IRAP a carico di una società esercente attività di ristorazione. La società impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Roma, che rigettava il ricorso.
In sede di appello, la C.t.r. del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, riducendo la pretesa impositiva in misura forfettaria. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo, con cui la società lamentava l’illegittimità dell’accertamento analitico-induttivo per assenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ricorda che il ricorso a tale metodo è legittimato dai disallineamenti riscontrati in sede di verifica, tra cui l’omessa autofatturazione per l’autoconsumo, ammessa dalla stessa parte. Richiama inoltre il principio per cui la ricostruzione dei ricavi basata sul consumo di materie prime essenziali costituisce un valido metodo presuntivo, mentre la valutazione sull’adeguatezza del campione utilizzato e la confutazione del calcolo alternativo attengono al merito e, se sorrette da motivazione non illogica, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Accoglie invece il secondo e il terzo motivo, riguardanti l’errore commesso dalla C.t.r. nell’aver ridotto la pretesa applicando una percentuale forfettaria “in via equitativa”. Pur avendo correttamente individuato il vizio nella ricostruzione dell’Ufficio – la mancata considerazione della farina destinata alle focacce – il giudice d’appello non ha proceduto a una nuova e corretta quantificazione, limitandosi a una riduzione arbitraria e priva di motivazione.
La Corte ribadisce che il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito, il cui scopo non è il mero annullamento dell’atto impositivo ma l’accertamento sostanziale del rapporto tributario: quando rileva un’infondatezza parziale della pretesa, il giudice deve esaminare il merito e ricondurre la pretesa alla corretta misura, nei limiti delle domande di parte. Una volta accertata la lacuna metodologica, la riduzione non poteva essere operata senza specificarne le ragioni logico-giuridiche fondate sul materiale probatorio. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.