Giudicato interno sulla giurisdizione della Corte dei conti: preclusa ogni questione di riparto in Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 49 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice d’appello che, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., riforma o annulla la sentenza di primo grado rimettendo la causa al giudice a quo è da qualificarsi sentenza definitiva, poiché conclude il giudizio dinanzi al giudice d’appello ed esclude un ulteriore potere decisorio del medesimo giudice. Essa non ricade nel divieto di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, di cui all’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., ed è pertanto immediatamente impugnabile. La mancata impugnazione di tale pronuncia determina il formarsi del giudicato interno sulla questione di giurisdizione ivi affermata, con conseguente inammissibilità di ogni nuova doglianza sul riparto di giurisdizione proposta nel successivo giudizio di rinvio o all’esito di esso.
Il Fatto
Un docente universitario veniva convenuto in giudizio dinanzi alla Corte dei conti per sentirsene condannare al risarcimento del danno erariale, per aver svolto, in violazione degli artt. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, attività extraistituzionale non autorizzata. Il giudice contabile di primo grado, dopo aver affermato la propria giurisdizione, rigettava nel merito la domanda per intervenuta prescrizione. La Procura territoriale proponeva appello e il docente appello incidentale, insistendo per il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice amministrativo.
La Corte dei conti, Sezione seconda centrale d’appello, con sentenza n. 129/2020, rigettava l’appello incidentale, confermando la giurisdizione contabile, e, accogliendo l’appello principale, dichiarava non prescritta l’azione di responsabilità, rinviando al primo giudice per la prosecuzione del giudizio nel merito. La sentenza non veniva impugnata per cassazione. Riassunto il giudizio, il giudice di primo grado dichiarava inammissibili le eccezioni del docente sulla giurisdizione. La successiva sentenza d’appello n. 156/2024 confermava tale decisione, escludendo la rilevanza del giudicato formatosi sul decreto decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal docente avverso le note di recupero del credito dell’ateneo. Il docente ricorreva per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per l’esistenza di un giudicato esterno sulla giurisdizione formatosi a seguito del decreto decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Contestava, inoltre, che la questione della prescrizione potesse dirsi coperta da giudicato dalla sentenza n. 129/2020 e denunciava la violazione del principio del ne bis in idem.
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno richiamato il principio di diritto enunciato con la sentenza n. 25774 del 2015, secondo cui la sentenza d’appello di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., anche se non decide sul merito della domanda, è una sentenza definitiva che consuma il potere decisorio del giudice d’appello e, come tale, è immediatamente impugnabile per cassazione.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza n. 129/2020, avendo affermato la giurisdizione della Corte dei conti e deciso la questione preliminare sulla prescrizione, aveva assunto carattere definitivo, concludendo il processo nel grado di appello. Tale pronuncia non era stata impugnata dal docente, che si era limitato a riproporre l’eccezione dinanzi al giudice di rinvio.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 360, terzo comma, cod. proc. civ., si è formato il giudicato interno sull’esistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei conti. Ogni ulteriore esame della questione di giurisdizione è pertanto precluso, anche alla luce del carattere esclusivo dei motivi di ricorso ammessi contro le decisioni della Corte dei conti ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., e dell’art. 362 cod. proc. civ. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite.
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Nota della Redazione
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