Il raddoppio dei termini di accertamento non opera per l’IRAP ma sopravvive per gli atti già notificati (Cass. civ. Sez. 5 n. 6151 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, nella disciplina vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato. L’amministrazione finanziaria non è tenuta a verificare l’eventuale causa di estinzione del reato o di non punibilità, valutabile solo dall’autorità giudiziaria penale. La disciplina del raddoppio non si applica all’IRAP, atteso che le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. La norma transitoria di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, non è irragionevole e non viola l’art. 3 Cost.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di tre ex soci di una società in accomandita semplice cessata nel 2012, degli avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006, emessi per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale del Veneto, su appello dell’Agenzia delle Entrate, li aveva respinti, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento e la conseguente responsabilità dei soci per i debiti della società estinta.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del raddoppio per intervenuta prescrizione del reato, l’abrogazione della disciplina transitoria ad opera della legge n. 208 del 2015, l’inapplicabilità del raddoppio ai fini IRAP e la violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario, rilevando che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci subentrano nella titolarità del rapporto controverso e sono parti dell’intero giudizio, sicché non sussiste alcuna necessità di integrazione del contraddittorio.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla rilevanza della prescrizione del reato. In adesione alla giurisprudenza di legittimità e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 consegue al mero riscontro obiettivo degli elementi che fanno sorgere l’obbligo di denuncia, senza che l’ufficio debba valutare l’eventuale prescrizione del reato, trattandosi di causa di estinzione la cui verifica spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo all’applicabilità del raddoppio ai fini IRAP, richiamando il principio per cui tale istituto non opera per questo tributo, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono assistite da sanzioni penali. Per le medesime ragioni è stata dichiarata la fondatezza della doglianza concernente l’abrogazione della disciplina transitoria, limitatamente alla ripresa IRAP, mentre per le altre imposte è stata confermata la validità degli avvisi notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù della clausola di salvezza di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto, nel testo risultante dalla legge n. 208 del 2015.
La Corte ha, infine, dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015, per asserita violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo la disciplina transitoria ragionevole in quanto finalizzata a evitare la decadenza retroattiva di atti impositivi emessi nel vigore di una diversa regolamentazione. Ha, altresì, rigettato il motivo relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21271 del 2025 in tema di verifiche “a tavolino”, e dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per carenza dei requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
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Nota della Redazione
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