Casa mobile ancorata al suolo e allacciata alle reti: è nuova costruzione (TAR Abruzzo n. 16 del 16.02.2026)
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un manufatto come casa mobile o come nuova costruzione non dipende dalla natura della disciplina urbanistica invocata ma dalle caratteristiche intrinseche del bene. Un manufatto che non presenta meccanismi idonei a consentirne lo spostamento, che è dotato di allacciamento non rimovibile alle reti tecnologiche e di ancoraggio funzionalmente stabile al suolo, non è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee e rientra nel concetto di nuova costruzione. In tal caso, l’ordine di demolizione e ripristino dei luoghi emesso dal Comune è legittimo e resiste alla domanda cautelare, difettando il requisito del fumus boni iuris.
Il Fatto
Il Comune di Torino di Sangro aveva ingiunto ad alcuni soggetti, entro novanta giorni, la rimozione di un manufatto definito come “casa mobile (A1)” insistente su una particella all’interno di una struttura turistico-ricettiva in c.da Palude, nonché il ripristino dei luoghi. L’ordine si basava sulla qualificazione del manufatto come nuova costruzione realizzata in assenza di titolo edilizio. Successivamente, l’Ufficio tecnico comunale aveva respinto l’istanza dei ricorrenti volta al completamento della mobilità a quattro ruote della casa mobile, confermando il contenuto dell’ordinanza demolitoria.
I destinatari dell’ordine hanno impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la sospensione cautelare dell’esecuzione e deducendo la natura di casa mobile del manufatto, che ne avrebbe escluso la riconducibilità al concetto di nuova costruzione e, quindi, la necessità del titolo abilitativo. Il Comune di Torino di Sangro si è costituito per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare alla stregua della cognizione sommaria propria della fase, verificando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris. La verifica si è concentrata sulla natura giuridica del manufatto, al fine di stabilire se esso integrasse una casa mobile o una nuova costruzione soggetta a titolo edilizio e, pertanto, legittimamente oggetto di ordine di demolizione.
Il Collegio ha ritenuto che il manufatto non presenti le caratteristiche proprie della casa mobile, risultando determinante l’assenza di meccanismi che ne consentano lo spostamento. A rafforzare tale conclusione, il Tribunale ha richiamato la presenza di elementi quali l’allacciamento non rimovibile alle reti tecnologiche e l’ancoraggio funzionalmente stabile al suolo. Tali elementi, considerati congiuntamente, hanno indotto il Tribunale a ritenere che il manufatto non fosse diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, caratteristica essenziale per poter beneficiare della disciplina più permissiva prevista per le case mobili.
La conclusione raggiunta è che il manufatto rientri a pieno titolo nel concetto di nuova costruzione, con la conseguente necessità del previo rilascio del titolo edilizio, la cui assenza legittima il potere repressivo dell’Amministrazione. Il Tribunale ha pertanto accertato l’insussistenza del fumus di fondatezza del ricorso, respingendo la domanda cautelare.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto di compensare le spese della fase cautelare, considerata la peculiarità della vicenda e la natura sommaria del giudizio. La decisione non incide sul merito della controversia che dovrà essere esaminato nel successivo giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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