Inammissibili i motivi di ricorso privi di argomentazione sulle ragioni del giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20276 del 20.07.2025)
È inammissibile il motivo di cassazione che si limiti a enunciare la violazione di legge senza argomentare in modo comparativo le ragioni del contrasto con la sentenza impugnata. Parimenti inammissibile il vizio di omesso esame di fatto decisivo non articolato secondo i requisiti degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ.