Accesso difensionale agli atti del procedimento amministrativo del controinteressato (TAR Abruzzo n. 57 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso ai documenti amministrativi, è fondata l’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. da chi abbia impugnato un provvedimento favorevole a un terzo relative alla stessa area oggetto della propria istanza, sussistendo un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti del procedimento svolto dall’amministrazione, sotto il duplice profilo della titolarità di una situazione giuridica collegata al bene della vita e dell’esigenza di difesa in giudizio. L’accesso difensionale, in quanto funzionale all’esercizio del diritto di difesa, non richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto derivante dagli atti conoscendi, essendo sufficiente la necessità di conoscerne il contenuto per svolgere compiutamente le proprie difese dinanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un garage nel centro storico dell’Aquila, chiedeva al Comune la concessione di un’area permanente antistante l’accesso, ai sensi dell’art. 47, comma 8, d.lgs. n. 507/1993, per agevolare la manovra di ingresso e uscita. Il Comune negava la concessione. Successivamente, il ricorrente apprendeva che l’area era stata occupata da un dehors della società controinteressata. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento del diniego e della concessione alla società, nonché istanza di accesso agli atti del relativo procedimento, rimasta senza risposta. Avverso il silenzio rigetto, presentava istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’istanza di accesso, ritenendo sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla conoscenza degli atti del procedimento conclusosi con la concessione alla società controinteressata. Il Collegio ha rilevato che tale richiesta riguardava la stessa area per cui il ricorrente aveva chiesto la concessione, come emergente dalla stessa nota comunale.
La decisione si fonda sul riconoscimento di un interesse difensionale qualificato: il ricorrente ha impugnato la concessione, sicché necessita di conoscerne il contenuto per svolgere compiutamente le proprie difese. L’accesso è stato qualificato come difensionale in quanto funzionale alla tutela in giudizio della propria posizione soggettiva, con conseguente accoglimento dell’istanza e ordine al Comune di ostendere tutti gli atti del procedimento relativo alla richiesta della società, ivi compreso l’eventuale provvedimento di concessione.
La pronuncia conferma l’orientamento per cui l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. non richiede la prova di un pregiudizio concreto, essendo sufficiente la necessità di conoscere gli atti per la difesa in giudizio. Il Comune è stato altresì condannato al pagamento delle spese di fase.
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Nota della Redazione
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