Inammissibile il ricorso avverso il decreto di estinzione proposto oltre il termine di dieci giorni (Cass. civ. Sez. 2 n. 13982 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto di estinzione del giudizio di cassazione, pronunciato ai sensi degli artt. 380-bis e 391 c.p.c., quando sia presentato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. La verifica demandata alla Corte ai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c. si estende alla regolarità della statuizione adottata, inclusa la tempestività dell’istanza di fissazione dell’udienza. La mancata cognizione della proposta di definizione accelerata, di cui la parte non sappia indicare la causa, non giustifica la rimessione in termini né incide sulla decorrenza del termine per impugnare il decreto.
Il Fatto
Un avvocato, difendendosi personalmente, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di estinzione del giudizio, emesso dal Consigliere Delegato. Il provvedimento impugnato era stato adottato a seguito della mancata presentazione, nel termine di legge, dell’istanza di decisione avverso la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Il ricorrente, nel contestare l’estinzione, ha dedotto di non aver avuto cognizione della proposta di definizione accelerata, senza poter precisare se ciò fosse dovuto a una disfunzione del proprio computer o a un errore proprio o altrui. Ha altresì lamentato la mancata motivazione in ordine alla condanna alle spese processuali, chiedendo la rimessione in termini per proporre le impugnazioni avverso la pronuncia di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, rilevando che il ricorso concerne esclusivamente il provvedimento di estinzione del giudizio di cassazione, mentre ogni riferimento ad altra impugnazione può essere considerato solo quale descrizione della vicenda complessiva.
Ha quindi osservato che, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in mancanza di istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’art. 391 c.p.c., pronunciando decreto di estinzione. Il terzo comma di quest’ultima norma consente alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Nel caso di specie, il provvedimento di estinzione è stato consegnato al ricorrente il 28.7.2025, mentre il ricorso avverso il decreto è stato presentato il 10.9.2025, ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 391, terzo comma, c.p.c. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, che estende la verifica sul decreto di estinzione alla regolarità della statuizione, inclusa la tempestività dell’istanza medesima.
La dedotta mancata ricezione della proposta di definizione accelerata non è stata ritenuta idonea a fondare una rimessione in termini, non essendo stata fornita alcuna indicazione sulla causa dell’asserita mancata conoscenza. L’accertata intempestività del ricorso ha determinato la declaratoria di inammissibilità, assorbendo ogni ulteriore considerazione sulle richieste del ricorrente.
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Nota della Redazione
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