Mancata autocertificazione esclude riconoscimento titolo preferenza concorsuale (TAR Lazio n. 6219 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il titolo di preferenza vantato dal candidato deve essere allegato alla domanda di partecipazione o autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva nell’ambito della domanda medesima, secondo le modalità prescritte dal bando. La mancata produzione o dichiarazione del titolo nei termini di presentazione della domanda ne preclude il riconoscimento in sede di valutazione da parte della commissione, non potendo il candidato lamentare successivamente la pretermissione di un titolo mai ritualmente portato a conoscenza dell’amministrazione. Costituisce inoltre condizione dell’azione in materia di impugnazione di graduatorie concorsuali la prova di resistenza, ossia la dimostrazione del vantaggio concreto, attuale e personale che deriverebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
Il Fatto
Una candidata ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato e approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per attività tributaria, nella parte in cui non le veniva riconosciuto il titolo di preferenza relativo allo stage svolto presso gli uffici giudiziari e indicato in sede di domanda di partecipazione. La ricorrente lamentava di aver ottenuto un punteggio che, con il riconoscimento del titolo, le avrebbe consentito di migliorare la propria posizione in graduatoria e, quindi, di incrementare le chances assunzionali. Con ricorso per motivi aggiunti ha altresì impugnato la successiva rettifica della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando che, dalla documentazione in atti, emerge come il titolo costituito dall’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge n. 98/2011, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, non sia stato né allegato alla domanda di concorso né autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva nell’ambito della domanda medesima.
La domanda presentata dalla ricorrente contemplava, infatti, la dichiarazione sostitutiva relativa al diverso titolo dello stage svolto ai sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge n. 69/2013, formulata mediante segnatura della specifica casella corrispondente. Nessuna segnatura risultava invece apposta in corrispondenza della casella relativa al tirocinio formativo, con la conseguenza che la commissione non avrebbe potuto attribuire alcun punteggio per un titolo mai dichiarato nei termini prescritti dal bando di concorso.
Il Collegio ha altresì rilevato l’inammissibilità del ricorso per difetto della prova di resistenza. La ricorrente, pur affermando di essere collocata in una determinata posizione in graduatoria, non aveva specificato alcun vantaggio concreto, attuale e personale derivante dall’eventuale accoglimento del ricorso, limitandosi a un generico richiamo a maggiori chances assunzionali. Tale carenza integra la mancanza dell’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo.
Il TAR ha, pertanto, respinto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della limitata attività difensiva svolta dall’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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