Ordinanza sindacale di sospensione della partita: legittima, prevale l’interesse alla pubblica incolumità (TAR Emilia-Romagna n. 1216 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di annullamento di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che abbia già esaurito i suoi effetti al momento della proposizione del ricorso, atteso che l’inutilità della pronuncia caducatoria non è sopravvenuta nelle more del giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.. La domanda risarcitoria, proposta contestualmente, resta ammissibile e impone al giudice di accertare la legittimità sostanziale dell’azione amministrativa in funzione della verifica della spettanza del bene della vita, potendo attingere anche agli elementi emersi nel corso del giudizio e alle difese dell’Amministrazione. L’ordinanza sindacale adottata ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 per finalità di protezione civile ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 1/2018 è legittima quando sussistono i presupposti della contingibilità e dell’urgenza, ossia una situazione eccezionale e imprevedibile non fronteggiabile con i mezzi ordinari, e la misura adottata risulta idonea, necessaria e proporzionata in senso stretto rispetto alla tutela della pubblica incolumità. La domanda risarcitoria è respinta in difetto di prova della colpa dell’Amministrazione e del danno, non potendo la perdita di chance essere desunta da valutazioni statistiche o dalle quotazioni dei bookmakers.
Il Fatto
A seguito dell’evento alluvionale che ha colpito il Comune di Bologna dal 19 ottobre 2024, il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente del 24 ottobre 2024, ha disposto la sospensione della partita di campionato di Serie A tra Bologna e Milan, programmata per il 26 ottobre 2024 presso lo stadio Dall’Ara, situato nel quartiere maggiormente colpito dall’emergenza. Il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 2 e 6 d.lgs. n. 1/2018 e degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, è stato motivato con la necessità di fronteggiare il pericolo per l’incolumità pubblica derivante dall’afflusso di circa 35.000 persone in un’area ancora interessata da intense attività di ripristino e da criticità idrogeologiche. La società calcistica ospitata ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento e il risarcimento di tutti i danni subiti, deducendo la sopravvalutazione del rischio, l’inadeguatezza dell’istruttoria, il difetto di motivazione e la sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda di annullamento è inammissibile, poiché l’ordinanza impugnata, avendo efficacia istantanea e avendo già esaurito i suoi effetti alla data di deposito del ricorso, rende la pronuncia caducatoria inutile per il ricorrente, senza che tale inutilità sia sopravvenuta nel corso del giudizio. La contestuale proposizione dell’azione risarcitoria, ammissibile ai sensi dell’art. 30 c.p.a. senza necessità di previa impugnazione, consente comunque al giudice di accertare l’eventuale illegittimità del provvedimento al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa risarcitoria.
Nel merito, la Corte ha escluso che il provvedimento sindacale sia affetto da vizi di legittimità. Pur riconoscendo che la motivazione dell’ordinanza non appare particolarmente approfondita, il Collegio ha valorizzato gli elementi emersi dagli atti e dalle difese dell’Amministrazione, non qualificabili come motivazioni postume, potendo il giudice, nell’ambito dell’azione risarcitoria, concentrarsi sulla legittimità sostanziale dell’azione amministrativa e attingere a tutti gli elementi acquisiti nel processo. La sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere extra ordinem è stata confermata dalle risultanze istruttorie: l’eccezionalità degli eventi meteorologici, la piena dei torrenti Ravone e Meloncello, l’allerta meteo di codice arancione per la giornata del 25 ottobre e la criticità residua per il 26 ottobre, nonché l’impegno delle risorse di polizia locale nelle operazioni di ripristino, rendevano plausibile il timore per la sicurezza pubblica in caso di svolgimento della partita.
Quanto al principio di proporzionalità, il Collegio ha ritenuto la sospensione della gara la misura più equilibrata rispetto all’alternativa delle “porte chiuse”, in quanto garantiva l’interesse pubblico alla sicurezza, lasciava intatti gli interessi delle società a godere del supporto del pubblico e degli incassi, e non incideva significativamente sugli interessi sportivi della ricorrente, essendo meramente ipotetico il pregiudizio legato al rinvio. La scelta di lasciare alla Lega la possibilità di individuare soluzioni alternative, come il campo neutro, non poteva essere ricondotta a un inadempimento del Sindaco. Il Collegio ha infine escluso la configurabilità di una disparità di trattamento con altri eventi sportivi, non sussistendo l’identità delle situazioni poste a confronto.
In ogni caso, la domanda risarcitoria è stata respinta per la mancata prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, non potendo configurarsi una presunzione di colpa a carico dell’Amministrazione in ragione della particolarità e complessità della situazione emergenziale, né per la mancata dimostrazione del danno, attesa l’assenza di prova della perdita di chances, non desumibile da valutazioni statistiche o dalle quotazioni dei bookmakers, e la limitatezza dei pregiudizi patrimoniali effettivamente documentati alle spese sostenute.
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Nota della Redazione
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