Incompetenza ministeriale per provvedimento disciplinare ex art. 123 (TAR Lazio n. 4304 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L‘art. 123 del d.P.R. n. 3/1957, nel disciplinare il procedimento disciplinare a carico del direttore generale, si applica anche ai prefetti, qualificabili come dirigenti generali. Tale disposizione attribuisce al Ministro esclusivamente il potere di contestare gli addebiti e di riferire al Consiglio dei Ministri, al quale spetta la delibera sull’incompatibilità a mantenere in servizio e sul diritto al trattamento di quiescenza. Il decreto ministeriale che, senza la rimessione al Consiglio dei Ministri, accerti la responsabilità disciplinare e confermi gli effetti della sospensione cautelare è viziato da incompetenza relativa, trattandosi di violazione dei criteri interni di riparto della competenza e non di difetto assoluto di attribuzione. Ne deriva l’annullamento del provvedimento, con salvezza degli atti che l’amministrazione competente riterrà di adottare.
Il Fatto
Una prefetta in quiescenza, dopo essere stata condannata in primo grado per un delitto contro la pubblica amministrazione e poi prosciolta per intervenuta prescrizione a seguito della riqualificazione del fatto in induzione indebita tentata da parte della Corte di cassazione, veniva sottoposta a procedimento disciplinare dal Ministro dell’Interno. Con decreto del 21 giugno 2024, l’amministrazione, pur dando atto dell’impossibilità di irrogare sanzioni per il collocamento a riposo dell’interessata, ne accertava la responsabilità disciplinare, confermando gli effetti della sospensione cautelare dal servizio disposta nel 2020. La dirigente impugnava l’atto, deducendo, tra gli altri motivi, l’incompetenza del Ministro ad adottare un provvedimento che l’art. 123 del d.P.R. n. 3/1957 riserva al Consiglio dei Ministri.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso che la disposizione di cui all’art. 123 del d.P.R. n. 3/1957 sia stata tacitamente abrogata per il personale della carriera prefettizia. L’art. 72, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, nel delimitare l’ambito di applicazione della nuova disciplina sul pubblico impiego, fa salve le disposizioni del d.P.R. n. 3/1957 per i rapporti non contrattualizzati, tra cui rientra la carriera prefettizia in forza dell’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 139/2000.
Quanto alla qualifica di direttore generale, il Collegio ha ritenuto che i prefetti vi siano assimilabili, valorizzando l’art. 12 del d.lgs. n. 139/2000 e la tabella B allegata, che ne configurano la preposizione a strutture dirigenziali generali. L’art. 123 del d.P.R. n. 3/1957 è stato poi scrutinato alla luce dei principi costituzionali in materia di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, concludendo per la sua conformità al modello dell’art. 95 Cost., in quanto espressione di un contrarius actus rispetto all’atto di nomina, anch’esso rimesso al Consiglio dei Ministri.
Il passaggio decisivo ha riguardato il riparto di competenze delineato dalla norma. Il TAR ha rilevato che l’art. 123, comma 3, del d.P.R. n. 3/1957 è inequivoco nell’attribuire al Ministro solo la valutazione delle giustificazioni e il potere di riferire, mentre spetta al Consiglio dei Ministri la delibera sull’incompatibilità a mantenere il servizio e sul trattamento previdenziale. Ogni tentativo di scissione funzionale, che assegni al Ministro l’accertamento della responsabilità e al Consiglio dei Ministri le sole determinazioni sul rapporto di servizio, è stato giudicato arbitrario, perché snatura un potere disciplinare che resta unico.
L’aver arrestato il procedimento alla fase ministeriale, senza la rimessione all’organo collegiale, integra pertanto un’ipotesi di incompetenza relativa, non già di difetto assoluto di attribuzione. Si tratta di una violazione dei criteri interni di riparto della competenza, che, per la natura discrezionale del provvedimento, non può essere sanata ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 e conduce all’annullamento dell’atto contestato.
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Nota della Redazione
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