Offerta delle sole generazioni tecnologiche e gamma minima degli strumenti monouso (TAR Emilia-Romagna n. 1608 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che impone di offrire sistemi di “ultima generazione tecnologica immessa sul mercato” non coincide con l’obbligo di offrire l’ultimo modello commercializzato dal singolo operatore: la prima espressione ha valore oggettivo e si riferisce allo stato della tecnologia presente sul mercato, la seconda ha valore soggettivo ed è ancorata al più recente prodotto dell’offerente. Ne consegue che il concorrente può offrire un prodotto meno recentemente immesso in commercio, purché appartenente all’ultima generazione tecnologica e conforme alle specifiche tecniche minime del capitolato, essendo rimessa alla sua scelta competitiva la valutazione tra qualità e prezzo. La previsione che onera il concorrente di offrire “tutta la gamma completa dei propri strumenti monouso” va interpretata nel senso di richiedere almeno un prodotto per ciascun parametro minimo indicato dal capitolato (lunghezza, diametro, conformazione delle ganasce, rotazione dello stelo, articolazione della punta), senza imporre di offrire tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche. La mancata inclusione di uno strumento che si differenzi solo per caratteristiche estranee ai cinque parametri non integra gli estremi dell’informazione falsa o fuorviante di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La ricorrente, collocatasi in quarta posizione nella gara per l’affidamento del lotto n. 1 di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi a radiofrequenza per la coagulazione vasale, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Il ricorso si fondava su due motivi: il primo, relativo alla mancata esclusione dell’offerta per violazione dell’obbligo di offrire sistemi di “ultima generazione tecnologica immessa sul mercato”, essendo stata offerta la linea di strumenti precedente rispetto a quella più recente; il secondo, relativo all’omessa inclusione di uno specifico strumento monouso nella gamma offerta, con conseguente asserita violazione dell’obbligo di offrire l’intera gamma e della disciplina sulle informazioni false o fuorvianti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato le previsioni di cui agli artt. 3 e 3.1 del capitolato come prescrizioni di minima, la cui inosservanza determina l’automatica esclusione dell’offerta, in ragione del richiamo alle caratteristiche “minime” operato dall’art. 13 del disciplinare e dell’espressa indicazione del carattere indispensabile delle specifiche tecniche.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha applicato i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., rilevando che la clausola, sul piano sintattico, aggancia l’immissione sul mercato alla “generazione tecnologica” e non ai sistemi offerti, e che il bando non reca la formula “ultimo modello presente sul mercato”. Il concetto di “ultima generazione” ha quindi portata oggettiva e non soggettiva: il concorrente può offrire un prodotto meno recente, purché appartenente all’ultima generazione tecnologica disponibile e conforme alle specifiche tecniche, senza che ogni miglioria funzionale integri un passaggio generazionale, che richiede soluzioni innovative idonee a rendere superate e obsolete le precedenti. La ricorrente non ha dimostrato che la linea offerta non fosse conforme all’ultima generazione, né che quella più recente appartenesse a una diversa generazione tecnologica.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha interpretato l’obbligo di offrire l’intera gamma degli strumenti monouso in correlazione ai cinque parametri indicati dal capitolato, escludendo che la clausola imponga di offrire tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche. Poiché lo strumento omesso si differenziava solo per una funzionalità (uncino retrattile) estranea ai parametri considerati, la mancata inclusione rientra nell’autonomia contrattuale dell’operatore e non integra una violazione della lex specialis né gli estremi dell’informazione falsa o fuorviante. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese attesa la particolarità della controversia.
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Nota della Redazione
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