Indennizzi fauna selvatica: giurisdizione del giudice ordinario per contributi a requisiti vincolati (TAR Emilia-Romagna n. 1567 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie relative alla concessione o alla revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando all’amministrazione non residua alcun margine di discrezionalità, essendo i requisiti per il riconoscimento delle somme predeterminati per legge e quindi vincolati. La posizione giuridica del privato assume consistenza di diritto soggettivo quando l’attività amministrativa è vincolata e l’ente è chiamato alla sola applicazione dei presupposti normativi ai fini dell’erogazione. La materia degli indennizzi per danni derivanti da fauna selvatica rientra in tale ambito, poiché il riconoscimento dipende dal mero accertamento di tassativi presupposti che trovano fonte direttamente nella legge.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’azienda vivaistica nel territorio ferrarese, aveva presentato alla Regione Emilia-Romagna un’istanza per ottenere il contributo previsto a fronte dei danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica, con specifico riferimento ai danni da lepre riportati nell’annata agraria 2022-2023.
Con determinazione del 30 gennaio 2024, l’amministrazione regionale aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo carente il requisito essenziale consistente nella predisposizione di idonee misure di prevenzione, secondo quanto previsto dai criteri regionali in materia. Avverso tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti, la società ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. La Regione si è costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, richiamando il consolidato criterio di riparto elaborato dalla giurisprudenza in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche. Il criterio distintivo è incentrato sulla natura dell’attività amministrativa: ove non permanga alcun margine di discrezionalità in ordine al riconoscimento delle somme pretese, perché i requisiti sono predeterminati per legge e quindi vincolati, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, competendo all’ente il solo compito di applicarli ai fini della concreta erogazione.
Nel caso di specie, gli indennizzi per i danni da fauna selvatica trovano la loro disciplina in norme di legge regionale che stabiliscono direttamente i criteri per il riconoscimento, senza lasciare all’amministrazione alcun apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid e sul quomodo dell’erogazione. La posizione del privato che richiede l’indennizzo assume pertanto consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha precisato che diversa è invece l’ipotesi in cui la legge attribuisce all’amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati, apprezzando discrezionalmente i presupposti dell’erogazione: in tal caso la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione resta al giudice amministrativo.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione della causa davanti al giudice ordinario nei termini e agli effetti dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto dell’esito del giudizio e dell’erronea indicazione sulla giurisdizione contenuta nel provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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