Interessi legali in ottemperanza per l’inerzia amministrativa (TAR Campania n. 4907 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce oggetto del giudizio di ottemperanza l’accertamento dell’eventuale inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire un giudicato, anche proveniente dal giudice ordinario, che abbia riconosciuto un diritto al pagamento di una somma di denaro. L’ordine di esecuzione impartito dal giudice amministrativo è strumentale a far conseguire al creditore l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice. In caso di mancata esecuzione del giudicato nel termine assegnato, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento spontaneo o a quello del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo di € 500 per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata. Nonostante il decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio e che, essendo passata in giudicato e notificata, l’Amministrazione era tenuta a conformarvisi. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mediante l’assegnazione della Carta elettronica con un buono di € 500, oltre interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato fin da subito un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega.
Nel merito della domanda accessoria, il Collegio ha accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il TAR ha fissato il dies a quo al sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica della sentenza di ottemperanza, termine concesso all’Amministrazione per l’adempimento spontaneo, e il dies ad quem al giorno dell’effettivo pagamento, sia esso spontaneo o ad opera del commissario.
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Nota della Redazione
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