Nozione funzionale di opera precaria e difetto di istruttoria sulla pavimentazione autorizzata (TAR Campania n. 3901 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura precaria di un’opera non si individua con criterio strutturale, ma funzionale: ove l’intervento sia destinato a soddisfare esigenze non temporanee, non beneficia del regime delle opere precarie, neppure se realizzato con materiali amovibili e non infisso stabilmente al suolo. Integra trasformazione urbanistica ogni intervento che alteri in modo rilevante e durativo lo stato del territorio. L’ordinanza di demolizione è illegittima per difetto di istruttoria quando dispone la rimozione di una pavimentazione senza valutare il pregresso permesso di costruire rilasciato per la medesima area. La domanda di sanatoria non determina inefficacia sopravvenuta dell’ingiunzione, ma ne sospende l’esecuzione per il tempo necessario alla definizione del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un terreno a destinazione agricola, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi per due strutture containers, una pavimentazione e un gazebo con copertura in telo plastificato. Il provvedimento era stato notificato nel maggio 2023.
Il ricorrente deduce che la pavimentazione era stata assentita con un permesso di costruire risalente al 2012-2013, che containers e gazebo non richiedevano titolo edilizio in quanto opere precarie e che la sanzione demolitoria era sproporzionata rispetto a interventi assentibili con SCIA. L’amministrazione resiste contestando la fondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma la valutazione espressa in sede cautelare, di parziale fondatezza del ricorso. Le opere realizzate, per natura, consistenza e destinazione d’uso accertata nel verbale di sopralluogo, incoerente con il dichiarato uso precario, realizzano una trasformazione del territorio priva del necessario titolo abilitativo, con l’eccezione della pavimentazione del lotto.
Il primo motivo è solo in parte condivisibile. Per i containers si esclude la natura temporanea: erano installati in pianta stabile, poggiati su blocchi di cemento, e al loro interno sono stati riscontrati uffici, locali WC, impianto elettrico, condizionamento, videosorveglianza e arredi. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la precarietà si valuta con criterio funzionale e non strutturale, risultando irrilevante l’amovibilità ove manchi un uso effettivamente contingente; richiama sul punto TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2578 del 2022. Analoga conclusione vale per il gazebo, con struttura portante in tubolari d’acciaio bullonati alla pavimentazione, destinato al ricovero e all’esposizione di veicoli in vendita, con modifica della destinazione agricola del suolo.
Quanto alla pavimentazione, il ricorrente ha prodotto il permesso di costruire n. 121 del 2013, che autorizza un parcheggio a raso e una recinzione. Il Collegio osserva che la relazione tecnica con le prescrizioni richiamate non è stata allegata, sicché non può valutare eventuali difformità tra l’opera autorizzata e quella accertata. Pur condividendo l’assunto che la pavimentazione debba essere autorizzata e non possa qualificarsi come manutenzione, il Comune è incorso in difetto di istruttoria avendone ordinato la rimozione senza previa valutazione del titolo pregresso. L’atto va annullato in parte qua, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Il secondo motivo, sulla sproporzione della sanzione ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, è respinto: le opere hanno determinato una significativa trasformazione edilizia, anche in ragione della destinazione agricola del lotto, e non rientrano tra quelle soggette alle sanzioni minori. Anche il terzo motivo è respinto: la domanda di sanatoria non determina invalidità o inefficacia sopravvenuta dell’ordinanza, ma ne sospende l’esecuzione per il tempo necessario alla definizione del procedimento, anche tacita. Nel caso di specie nessuna richiesta risultava presente alla data dell’ordinanza, né è stata versata in atti; su una eventuale istanza si sarebbe comunque formato il silenzio-rigetto per decorso del termine di sessanta giorni. Le spese sono integralmente compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.