Esclusione automatica esclusa per costi manodopera delle migliorie (TAR Campania n. 3846 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è automaticamente esclusa dalla gara l’offerta che indichi i costi della manodopera in misura pari a quella posta a base d’asta senza scorporare i costi relativi alle migliorie tecniche proposte. L’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone l’indicazione separata dei soli costi della manodopera riferiti all’opera base, non anche quelli delle singole migliorie, salvo che la legge di gara lo richieda espressamente. Il costo medio risultante dalle tabelle ministeriali o ANCE ha valore meramente indicativo e non costituisce minimo inderogabile, restando rimesso alla stazione appaltante il giudizio di congruità, da esprimere in modo sintetico e globale e non parcellizzato sulle singole voci di costo.
Il Fatto
Una società ha impugnato l’aggiudicazione di una procedura aperta bandita da un Comune campano per la realizzazione di un asilo nido, contestando l’ammissione dell’operatore economico risultato primo in graduatoria. Il ricorrente sosteneva che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per avere indicato i costi della manodopera in misura pari a quelli posti a base d’asta, senza conteggiare la manodopera necessaria alle migliorie offerte in sede tecnica.
Con ordinanza cautelare la Sezione aveva disposto il riesame dell’offerta. La stazione appaltante aveva quindi acquisito giustificazioni e chiarimenti, concludendo per la congruità dell’offerta. Il ricorrente ha impugnato anche tale esito con motivi aggiunti, mentre l’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale escludente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la censura di omessa verifica di congruità, rilevandone l’improcedibilità: il remand cautelare ha indotto la stazione appaltante a svolgere proprio l’attività istruttoria lamentata come omessa, facendo venir meno l’interesse al relativo scrutinio.
Nel merito, il motivo di esclusione automatica è stato respinto. L’aggiudicatario ha indicato i costi della manodopera nel rispetto dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, che sanziona con l’esclusione solo l’omessa indicazione dei costi riferiti all’opera base. Né la legge di gara imponeva lo scorporo dei costi per le migliorie: il costo della manodopera da indicare attiene alla sola realizzazione dell’opera principale.
Respinte anche le censure dei motivi aggiunti. Gli scostamenti dalle tabelle ANCE non assumono rilievo decisivo, poiché i costi medi ivi indicati hanno funzione solo indicativa e non costituiscono minimi inderogabili. La censura che assumeva il costo orario “reale” in luogo di quello dichiarato è stata giudicata astratta e sprovvista di considerazione delle effettive capacità aziendali dell’impresa.
Quanto alle singole migliorie, la doglianza sulla sicurezza è stata smentita dal maggior costo di sicurezza offerto; quella sulla manutenzione post-collaudo confonde i costi della manodopera per i lavori con quelli del servizio di manutenzione, estraneo all’ambito dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. Le censure di incongruità, in quanto riferite a voci isolate, sono state giudicate inidonee a inficiare la sostenibilità complessiva dell’offerta.
La reiezione integrale dell’impugnazione principale ha reso improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese.
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Nota della Redazione
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