Contratto di rete e soglia di efficienza dei laboratori analisi (TAR Campania n. 2035 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata previsione, da parte della delibera regionale di riorganizzazione della rete laboratoristica, del modello del contratto di rete quale strumento per il raggiungimento della soglia di efficienza non integra violazione dell’art. 4-ter d.l. n. 5/2009, che si limita a definire la nozione di tale contratto senza imporne l’adozione alla pubblica amministrazione nell’esercizio del proprio potere organizzativo. La scelta regionale si fonda sulla necessità imposta dalla normativa vigente, secondo l’interpretazione resa dalle amministrazioni statali competenti, e non su una libera opzione discrezionale, con conseguente insussistenza del dedotto difetto di motivazione. È legittima l’esclusione dei prelievi dal computo dei 200.000 esami annui richiesti dall’accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011, poiché il concetto di prestazione sanitaria è più ampio di quello di esame di laboratorio e il conteggio del prelievo, che necessariamente precede ogni esame, costituirebbe mera duplicazione. Il sindacato di legittimità non può spingersi a sostituire la valutazione discrezionale dell’amministrazione nelle scelte organizzative dirette a soddisfare le esigenze della popolazione.
Il Fatto
Le società ricorrenti gestiscono strutture sanitarie private di patologia clinica, accreditate con il Servizio sanitario nazionale ed eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale. La Regione Campania aveva avviato un processo di riorganizzazione della rete dei laboratori privati accreditati, fissando in 200.000 prestazioni annue la soglia di efficienza al di sotto della quale non riconosceva il titolo di accreditamento istituzionale, e imponendo alle strutture che non la raggiungessero di aggregarsi secondo il modello Hub/Spoke.
Le ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del diverso modello della Rete contratto, che consente allo Spoke di conservare la fase analitica e l’autorizzazione all’esercizio. Con la D.G.R. n. 423 del 26.6.2025 la Regione aveva fissato al 30 settembre 2025, poi differito al 31 ottobre 2025, il termine per comunicare l’impegno ad aggregarsi, omettendo di riconoscere il contratto di rete ai fini del raggiungimento della soglia. Le ricorrenti impugnavano quindi la delibera e gli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’art. 4-ter d.l. n. 5/2009 si limita a definire la nozione di contratto di rete, ma non impone alla pubblica amministrazione di adottarlo come modello nei propri atti organizzativi. La mancata previsione regionale non integra pertanto alcuna violazione della norma invocata.
Quanto al difetto di motivazione, la delibera richiama espressamente la nota del Ministero della Salute n. 58 del 20.05.2025, nella quale si evidenzia che è stata proposta una norma, inserita nell’Atto Senato 1241, per consentire il raggiungimento della soglia attraverso il contratto di rete. Secondo l’interpretazione delle amministrazioni statali, condivisa dalla Regione, non sarebbe possibile raggiungere la soglia avvalendosi di tale modello, altrimenti non occorrerebbe attendere una nuova norma. La motivazione va quindi intesa come fondata sulla necessità imposta dalla normativa vigente, non su una scelta discrezionale, escludendosi il vizio denunciato. Non sussiste neppure la violazione dell’autovincolo asseritamente posto dal D.C.A. n. 50/2018, che si limitava a sospendere in autotutela il termine in attesa del parere ministeriale.
Sul secondo motivo, l’accordo Stato-Regioni del 23.03.2011 prevede una soglia minima di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati per anno. Il Collegio ritiene che il concetto di prestazione sanitaria, contemplata dal nomenclatore e remunerata nell’ambito del tetto di struttura, sia più ampio di quello di esame di laboratorio, e che l’esclusione dei prelievi dal conteggio non contrasti con tale disposizione. La scelta non è manifestamente irragionevole e il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi dinanzi all’ampia discrezionalità esercitata dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. III, n. 2843 del 2019). Ogni esame presuppone un prelievo, sicché conteggiare anche quest’ultimo darebbe luogo a duplicazione.
Sul terzo motivo, la delibera è corredata dall’Allegato A, contenente un apparato analitico e motivazionale articolato sul quadro normativo, sul contesto e sullo stato della rete dei laboratori nel periodo 2021-2024. La censura di carenza istruttoria è infondata e generica. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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