Contributo unificato dovuto dalla soccombente anche con compensazione delle spese (TAR Campania n. 1977 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato anticipato dal difensore. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002, l’onere relativo al pagamento dei contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ne consegue che, ove l’amministrazione non provi l’avvenuto rimborso, l’azione di ottemperanza è fondata e va ordinarne l’esecuzione.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di sé stesso, propone ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Campania aveva accolto il suo ricorso e compensato le spese. Il titolo azionato impone all’amministrazione scolastica, rimasta soccombente, il rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato, che il difensore aveva anticipato. La sentenza era passata in giudicato, come attestato da certificazione di cancelleria, ed era stata notificata all’amministrazione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile, senza provare di aver dato esecuzione al titolo. Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo azionato e alla sua notifica all’amministrazione, con conseguente decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Sul piano sostanziale, la convenuta non ha dato prova – come sarebbe stato suo onere – di aver provveduto all’esecuzione del titolo, quanto all’obbligo di rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato. In tema di prova dell’adempimento il Collegio richiama Cass. S.U. n. 12533/01.
Il punto centrale è che la compensazione delle spese disposta nella sentenza ottemperanda non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato. L’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce infatti che l’onere relativo al pagamento dei contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 4821 del 2023 e i precedenti TAR Sicilia Catania n. 168, 169 e 170 del 2026 e TAR Calabria Catanzaro n. 1818 del 2025.
Nel caso di specie la soccombenza dell’amministrazione scolastica non è dubitabile, avendo il Tribunale accolto in parte la prima censura del ricorso principale e dichiarato la carenza di interesse sulle restanti. Sussiste inoltre la dichiarazione di anticipazione ex art. 93 c.p.c. da parte dell’avvocato ricorrente.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare esatta e completa esecuzione al titolo, con pagamento dell’importo versato a titolo di contributo unificato, nei limiti di quanto documentato e salvo che non vi abbia già provveduto, nel termine di novanta giorni. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.