Incarico di direzione di struttura complessa e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 1848 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso. La procedura selettiva non integra un’ipotesi di progressione verticale con passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, né comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Ne consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001: l’atto di conferimento rientra tra quelli del privato datore di lavoro e le relative controversie spettano al giudice ordinario. Il vincolo che impone la nomina del candidato primo in graduatoria non muta la natura privatistica del potere esercitato.
Il Fatto
Una struttura sanitaria pubblica ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa. All’esito della procedura, una candidata è stata collocata in terza posizione. Essa ha impugnato la graduatoria finale e gli atti della selezione davanti al giudice amministrativo, deducendo il difetto dei requisiti in capo a una concorrente ammessa, l’illegittima predeterminazione dei criteri di valutazione, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.
La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso la delibera di approvazione della graduatoria e, successivamente, avverso il conferimento dell’incarico alla candidata collocata in seconda posizione, sopravvenuto alla rinuncia del vincitore. Si è costituita la struttura sanitaria, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente adesione all’indirizzo che radicava la giurisdizione amministrativa sull’incarico di direzione di struttura complessa, qualificato come nuovo vincolo contrattuale in area funzionale distinta e superiore. Rileva tuttavia il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite n. 3868/2026, secondo cui la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria impedisce di configurare una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto.
La Corte osserva che la procedura esula dal concorso in senso tecnico, sia nella dimensione di assunzione di personale sia in quella interna di progressione di carriera. L’atto di conferimento rientra pertanto tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con la precisazione che i provvedimenti delle aziende sanitarie riguardano la sfera del diritto privato anche quando costituiscono atti di macro-organizzazione.
La modifica al comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, nel prevedere un vincolo stringente alla nomina del candidato primo in graduatoria, non determina l’attrazione della selezione tra i concorsi in senso tecnico. Il limite alla discrezionalità datoriale risponde ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma non muta la natura privatistica dell’incarico. Ne deriva che resta applicabile il comma 2 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, che consente al giudice del lavoro di adottare tutti i provvedimenti richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
Spettando alla Corte di cassazione la soluzione delle questioni di giurisdizione, il Collegio si conforma e dichiara il difetto di giurisdizione amministrativa, sussistendo quella del giudice ordinario, con salvezza degli effetti della domanda in caso di riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate per la sopravvenienza dell’indirizzo giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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