Corruzione e peculato: illegittima la riparazione pecuniaria (Corte cost. n. 108/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 del 2026, ha dichiarato illegittimo l’articolo 322-quater del codice penale, che imponeva al giudice di ordinare il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria in favore della pubblica amministrazione in caso di condanna per peculato, concussione, corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione. L’illegittimità è stata estesa anche al testo oggi in vigore e all’articolo 165, quarto comma, del codice penale.
Che cosa prevedeva la norma. Introdotta nel 2015, la disposizione stabiliva che con la condanna fosse sempre ordinato il pagamento all’amministrazione di appartenenza di una somma pari a quanto il pubblico ufficiale aveva indebitamente ricevuto. Nel 2019 l’obbligo è stato esteso al privato corruttore e la somma parametrata al prezzo o al profitto del reato. Il pagamento era disposto d’ufficio dal giudice, senza richiesta dell’amministrazione, e restava «impregiudicato il diritto al risarcimento del danno». L’articolo 165, quarto comma, subordinava a quel pagamento la sospensione condizionale della pena.
Il caso. Un militare della Guardia di finanza era stato condannato in primo e secondo grado per corruzione per l’esercizio della funzione, per aver ricevuto 5.000 euro in relazione a una verifica fiscale svolta nei confronti di una società. Oltre alla pena, i giudici avevano disposto la confisca del prezzo del reato per 5.000 euro e la riparazione pecuniaria per altri 5.000 euro in favore della Guardia di finanza. Sul ricorso dell’imputato, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Il dubbio della Cassazione. Secondo il giudice che ha rimesso la questione, la riparazione pecuniaria è in realtà una sanzione punitiva mascherata da misura riparatoria. Si applica agli stessi reati e agli stessi soggetti della confisca, per lo stesso importo, con l’effetto di sottrarre due volte lo stesso valore. Inoltre non è graduabile dal giudice. Di qui il contrasto con il principio di proporzionalità, ricavato dagli articoli 3 e 27 della Costituzione e dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Che cosa è davvero la riparazione pecuniaria. La Corte ha affrontato anzitutto la natura della misura, perché da questa dipendono le garanzie applicabili. Non è un risarcimento: è disposta d’ufficio, non presuppone la domanda dell’amministrazione, non è commisurata al pregiudizio subito e per legge si somma all’intero risarcimento, compreso il danno all’immagine liquidato davanti alla Corte dei conti. Non è nemmeno una restituzione, né una misura che riporta il patrimonio del condannato alla situazione precedente al reato: a questo provvede già la confisca prevista dall’articolo 322-ter. Raddoppiando quell’importo, la riparazione impone un sacrificio patrimoniale netto. È quindi una misura punitiva, qualunque sia il nome usato dal legislatore, e deve rispettare il principio di proporzionalità.
Perché è sproporzionata. Il condannato può trovarsi a versare ad amministrazioni pubbliche fino al quadruplo dell’importo di partenza: la riparazione, la confisca di pari valore e il danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio della somma illecitamente percepita. Il punto decisivo, però, è un altro: l’ammontare della riparazione era fissato dalla legge. Il giudice non poteva tenere conto della gravità concreta del fatto, del grado di responsabilità di ciascuno quando i condannati erano più di uno, né delle condizioni economiche dell’imputato. Ogni sanzione punitiva, invece, deve essere calibrata sul caso concreto e, se colpisce il patrimonio, deve pesare in modo comparabile su persone con disponibilità diverse.
Cosa cambia in pratica. La Corte ha ritenuto sufficiente cancellare la disposizione, perché i reati elencati restano puniti con pene detentive e accessorie e non si crea alcun vuoto di tutela; spetta al legislatore decidere se introdurre sanzioni pecuniarie con funzione deterrente. La riparazione pecuniaria non può più essere applicata, né nella versione del 2015 né in quella del 2019, e cade l’obbligo di subordinare a essa la sospensione condizionale della pena. Restano invece la pena, la confisca del prezzo o del profitto, il risarcimento del danno all’amministrazione e la responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/108