Demolizione dell’immobile abusivo e ordine di natura reale (Cass. pen. n. 8789/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione dell’ordine di demolizione di immobili abusivi, tale ordine ha natura reale, nel senso che è opponibile non solo all’autore del reato, ma anche ai comproprietari e agli aventi causa, in quanto la qualificazione giuridica delle opere come abusive, una volta accertata in sentenza passata in giudicato, è definitiva e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di esecuzione. Ne consegue che la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna nei confronti di un coimputato, dovuta a vizi della notifica, non determina la sospensione dell’ordine demolitorio nei confronti degli altri condannati o dei comproprietari, atteso che il giudizio di appello riguarderà solo la responsabilità soggettiva del coimputato, e non l’affermata natura abusiva delle opere, ormai coperta dal giudicato. Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di accertare la prescrizione del reato eventualmente maturata prima del giudicato e non dichiarata, trattandosi di questione riservata al giudice della cognizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 9 dicembre 2004, aveva condannato due coimputati per reati edilizi, disponendo la demolizione delle opere abusive. La Corte d’appello di Napoli, su istanza di uno dei coimputati, ha dichiarato non esecutiva la sentenza nei confronti della coimputata, a causa di un vizio della notifica dell’estratto contumaciale, disponendo la rinnovazione della notifica. Tuttavia, ha rigettato la domanda di sospensione dell’ordine di demolizione, ha respinto l’eccezione di prescrizione e ha confermato l’individuazione dei beni da demolire operata dal consulente del pubblico ministero. Avverso tale ordinanza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha osservato che l’ordine di demolizione ha natura reale, sicché l’accertamento dell’abuso edilizio, una volta divenuto irrevocabile con la sentenza di condanna, è definitivo e non può essere rimesso in discussione in sede esecutiva. La dichiarazione di non esecutività della sentenza nei confronti della coimputata non incide sull’ordine di demolizione, che rimane efficace nei confronti della proprietà e degli altri comproprietari, atteso che il prosieguo del giudizio di merito potrà riguardare esclusivamente il profilo della responsabilità soggettiva della ricorrente, non la natura abusiva delle opere, già accertata e coperta dal giudicato.
Quanto al secondo motivo, relativo alla qualificazione delle opere ulteriori come “aggiunte, modificazioni e ampliamenti” delle opere abusive originarie, la Corte ha ritenuto che tale accertamento costituisca una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, poiché il giudice di appello aveva analiticamente motivato, sulla base della consulenza tecnica, quali interventi fossero da considerarsi ampliamenti e quali invece corpi di fabbrica autonomi, estranei all’ordine di demolizione. I ricorrenti, nel contestare tale qualificazione, non avevano offerto elementi per riscontrarne l’effettiva diversa natura, limitandosi a invocare genericamente un difetto di motivazione, non ravvisabile alla luce del rinvio alla consulenza. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa all’incompatibilità del consulente del pubblico ministero, atteso che i ricorrenti avevano essi stessi nominato il medesimo tecnico, e non risultava alcun interesse concreto alla sua esclusione.
Quanto al terzo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondata la censura, rilevando che il giudice dell’esecuzione non ha il potere di accertare una prescrizione eventualmente maturata prima del giudicato e non dichiarata nel giudizio di cognizione, trattandosi di questione riservata al giudice della cognizione. L’eccezione, inoltre, era stata sollevata in termini generici, senza indicazione dei reati interessati e della data di maturazione del termine prescrizionale.
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