Autorizzazione paesaggistica non impugnata con motivi aggiunti: improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 388 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il ricorso avverso un’autorizzazione paesaggistica quando, successivamente alla sua proposizione, siano intervenuti fatti o atti univoci che rendono la decisione priva di utilità per il ricorrente. Tali circostanze ricorrono, in particolare, quando siano stati rilasciati nuovi titoli abilitativi non espressamente impugnati con motivi aggiunti, quando il ricorrente abbia perduto la disponibilità dell’area oggetto del provvedimento e quando le autorizzazioni siano state revocate dall’amministrazione su istanza dello stesso interessato. L’improcedibilità può essere desunta anche dal comportamento complessivo delle parti costituite, ivi inclusa la mancata comparizione e la mancata attività difensiva all’udienza di discussione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della balneazione aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Monopoli, limitatamente ad alcune prescrizioni ritenute lesive, concernenti la rimozione stagionale dei manufatti, la durata limitata del titolo, la superficie delle strutture ombreggianti e le modalità di posa degli impianti. La società aveva contestato altresì il parere reso dalla Soprintendenza e quello della competente commissione locale per il paesaggio. Nel corso del giudizio, dopo un’interruzione processuale, la ricorrente non aveva svolto ulteriori attività difensive. Nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Comune aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, evidenziando il sopraggiungere di nuovi titoli abilitativi, la perdita di disponibilità dell’area e la revoca delle autorizzazioni su istanza della stessa società.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la società ricorrente, dopo la riassunzione del giudizio seguita all’interruzione, non aveva depositato né note né memorie e non era comparsa all’udienza di discussione. Il Comune resistente aveva invece documentato il sopravvenire di circostanze decisive: il rilascio di nuovi titoli abilitativi non impugnati con motivi aggiunti, la perdita della disponibilità dell’area oggetto dell’autorizzazione paesaggistica e la revoca delle autorizzazioni comunali disposta su istanza della stessa ricorrente.
Il Collegio ha ritenuto che tali elementi integrassero fatti e atti univoci, sopravvenuti dopo la proposizione del gravame, idonei a far venire meno l’interesse alla decisione della causa. Sul punto, il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., il quale consente al giudice di desumere l’improcedibilità anche dal comportamento complessivo delle parti costituite, oltre che dall’intervento di elementi obiettivi sopravvenuti.
In particolare, la mancata impugnazione dei nuovi titoli abilitativi con motivi aggiunti è stata valutata come indice dell’assenza di un interesse attuale e concreto alla rimozione delle prescrizioni contenute nell’atto originariamente gravato. La perdita di disponibilità dell’area ha ulteriormente corroborato tale conclusione, rendendo priva di utilità pratica una pronuncia nel merito delle censure proposte. La revoca delle autorizzazioni, infine, ha definitivamente consolidato il quadro di sopravvenuta carenza d’interesse.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e della decisione assunta in rito.
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Nota della Redazione
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