Illegittimo il diniego di rinnovo dell’autorizzazione pubblicitaria senza il preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 164 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di rinnovo di un’autorizzazione per impianto pubblicitario deve essere sorretto da una motivazione specifica, che dia conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione in relazione all’istruttoria svolta. Il mero richiamo all’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 e alla generica collocazione dell’impianto in “area di intersezione” non soddisfa l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. Il potere di inibire l’installazione di impianti pubblicitari per ragioni di sicurezza della circolazione ha natura discrezionale e non vincolata, con la conseguenza che il relativo esercizio deve essere motivato e deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La violazione di tale garanzia partecipativa determina l’annullabilità del provvedimento finale, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, non potendo l’amministrazione integrare in sede giudiziale la motivazione carente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una autorizzazione per un impianto pubblicitario situato in Foggia, chiedeva il rinnovo del titolo. Dopo un periodo di inerzia e l’adempimento di una richiesta di integrazione documentale, il Comune comunicava il diniego, motivandolo con il contrasto con l’art. 23 del Codice della Strada, in quanto l’impianto sarebbe ricaduto in area di intersezione, senza ulteriori specificazioni. La società impugnava il provvedimento, deducendo la violazione degli obblighi di motivazione e di partecipazione procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto fondate le censure della ricorrente, evidenziando come il provvedimento impugnato fosse caratterizzato da una motivazione generica e apparente. La semplice indicazione della localizzazione dell’impianto in un’area di intersezione non consentiva di comprendere le ragioni concrete del diniego, tanto più che il manufatto risultava posizionato nel rispetto delle distanze minime previste dal piano generale degli impianti pubblicitari comunale.
Il Collegio ha precisato che l’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 attribuisce all’amministrazione un potere di inibizione degli impianti pubblicitari che, pur finalizzato a tutelare la sicurezza della circolazione, è connotato da discrezionalità. Tale natura discrezionale impone una motivazione puntuale e specifica, che nella fattispecie era del tutto assente. La Corte ha inoltre escluso che l’amministrazione potesse integrare in giudizio la motivazione del provvedimento, come tentato dal Comune nella memoria difensiva.
Il TAR ha, infine, rilevato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non risultando inviata alla società la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Tale omissione ha impedito l’attivazione del contraddittorio procedimentale e ha privato l’interessata della possibilità di presentare osservazioni. La violazione di tale garanzia partecipativa, come stabilito dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990, costituisce un vizio invalidante del provvedimento finale, che pertanto è stato annullato, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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