Secondo diniego e motivi ostativi già emersi nel primo provvedimento: divieto di integrazione posteriore in sede di riedizione del potere (TAR Puglia n. 523 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di intervento ad opponendum nel giudizio amministrativo è inammissibile quando la costituzione in giudizio sia avvenuta mediante semplice deposito di memoria non notificata alle altre parti, come prescritto dall’art. 50, comma 2, c.p.a. Nel merito, l’amministrazione che, dopo l’annullamento giurisdizionale di un primo diniego, eserciti nuovamente il potere non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato: il divieto di integrazione posteriore della motivazione, recepito dall’art. 10-bis, comma 2, legge n. 241/1990, opera anche in sede di riedizione del potere.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni aveva ottenuto l’annullamento di un primo diniego di autorizzazione con sentenza del TAR Puglia — Lecce. A seguito di tale pronuncia, l’amministrazione comunale adottava un secondo diniego, fondato su ragioni in larga parte sovrapponibili a quelle già emerse nell’originaria istruttoria: carenza documentale dell’istanza, contrasto con il P.U.G. e con il P.P.T.R., necessità del c.d. “svincolo militare”.
La società impugnava il nuovo provvedimento, deducendo la violazione del principio del c.d. “one shot puro” di cui all’art. 10-bis, comma 2, legge n. 241/1990. Nel giudizio interveniva ad opponendum una associazione ambientalista, costituitasi mediante deposito di memoria non notificata alle altre parti. Nelle more, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e assegnava all’amministrazione un termine per il riesame, rimasto inottemperato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità dell’intervento spiegato dall’associazione, richiamando la disciplina dell’art. 50, comma 2, c.p.a., che impone la notifica dell’atto di intervento alle altre parti e il deposito nei termini di cui all’art. 45 c.p.a. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’ingresso nel giudizio di soggetti ulteriori rispetto a quelli già contraddittori richieda una previa notifica di un atto formale, a tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost.: la semplice memoria depositata senza notifica non consente l’accesso al giudizio e determina l’inammissibilità dell’intervento.
Sul merito, la sentenza ha accolto la censura relativa alla violazione del principio del c.d. “one shot provvedimentale”, distinto dalla diversa e di origine pretoria teoria del “one shot temperato”. L’art. 10-bis, comma 2, legge n. 241/1990 recepisce il principio secondo cui, ove l’amministrazione eserciti nuovamente il potere dopo l’annullamento giurisdizionale del provvedimento, non può addurre per la prima volta motivi ostativi che fossero già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.
Nel caso di specie, le ragioni poste a fondamento del secondo diniego — la mancata allegazione di documenti all’originaria istanza, il contrasto con il P.U.G. vigente dal 2001 e l’incompatibilità con il P.P.T.R. — derivavano dalla mera disamina dell’istanza, dei suoi allegati e della localizzazione dell’opera, ed erano pertanto già conoscibili all’esito dell’istruttoria del primo procedimento. La loro deduzione soltanto in sede di riedizione del potere integrava una illegittima integrazione posteriore della motivazione, in violazione del principio enunciato.
La sentenza ha quindi annullato il provvedimento impugnato, condannando l’ente locale alla refusione delle spese di lite e compensandole rispetto alle amministrazioni statali e alla parte interveniente, dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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