Ottemperanza per la carta docente: il TAR ordina al Ministero di eseguire il giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 1654 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del giudice ordinario, senza che possa estendersi la cognizione a domande correlate ma non coperte dal decisum. L’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione eccependo un mero riparto di competenze interne tra i propri uffici, né l’avvenuto pagamento delle sole spese di lite integra adempimento della statuizione di condanna principale. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’ottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, individuato in un funzionario della stessa amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso trattandosi di funzioni connesse al rapporto d’ufficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Taranto, Sezione Lavoro, la declaratoria del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito del beneficio o, in via alternativa, al pagamento della somma di euro 500,00 per ciascun anno.
La sentenza, passata in giudicato e notificata alla Pubblica Amministrazione il 21 settembre 2023, non aveva ricevuto esecuzione. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al TAR Puglia, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva, depositando una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che dichiarava la propria incompetenza e riferiva di aver provveduto esclusivamente al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di rito dell’azione, accertando la regolarità della notifica del ricorso nel termine dimezzato di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Taranto, risultante da apposita certificazione della cancelleria. Ha inoltre ritenuto rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo decorsi oltre centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio ha osservato come l’Amministrazione non avesse contestato l’inadempimento, limitandosi a produrre una nota interlocutoria con cui l’Ufficio Scolastico Regionale declinava la propria competenza a favore della Direzione Generale per il personale scolastico. Tale documento, secondo il TAR, non dimostra affatto l’avvenuta ottemperanza alla statuizione giudiziale, riferendosi esclusivamente all’emissione degli speciali ordini di pagamento per le spese di lite, e risolvendosi in una mera eccezione di riparto di competenze interne all’apparato ministeriale, inidonea a giustificare l’inerzia.
Il giudice amministrativo ha quindi accertato la mancata esecuzione della sentenza sia nella parte relativa all’accredito della carta docente sia in quella concernente il pagamento delle somme dovute per la sorte capitale e gli accessori. Ha conseguentemente ordinato al Ministero di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per il personale scolastico, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro i successivi sessanta giorni. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuta la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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