Verificazione tecnica sul carattere transitorio dell’infermità psichica del militare (TAR Sardegna n. 1112 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dispone una verificazione tecnica ex art. 66 cod. proc. amm. non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato, ma è funzionale ad accertare i presupposti fattuali della domanda cautelare. In materia di giudizi medico-legali sul personale militare, ove la parte deduca la natura reattiva e transitoria del proprio quadro clinico, il giudice amministrativo può disporre un approfondimento istruttorio affidato a un organismo di verificazione esterno all’Amministrazione della Difesa, per appurare la sussistenza di un’infermità psichiatrica idonea a fondare la perdita permanente dei requisiti di idoneità al servizio. La verificazione è preordinata ad acquisire elementi tecnici necessari per la decisione sull’istanza cautelare, con fissazione di una nuova camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione. Le spese della verificazione sono inizialmente poste a carico della parte ricorrente, salva liquidazione definitiva all’esito del giudizio.
Il Fatto
Una militare dell’Esercito Italiano, in servizio presso un reggimento e rientrata da una missione in Libano, era stata ricoverata presso il Policlinico Militare di Roma con diagnosi di ingresso relativa a un quadro clinico poi dimesso con concessione di trenta giorni di licenza di convalescenza. La Commissione Medica Interforze di 2ª istanza di Roma aveva reso un giudizio di “permanentemente non idoneo al servizio militare” per perdita dei requisiti previsti, con attribuzione del profilo sanitario «PS 3».
Avverso tale giudizio, nonché avverso la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma, la ricorrente aveva proposto ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la sospensione cautelare dei loro effetti. Nel corso del giudizio cautelare, la parte aveva chiesto che fosse disposta una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la natura reattiva e transitoria del quadro clinico e l’insussistenza di un’infermità psichiatrica idonea a fondare la perdita permanente dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto opportuno accogliere l’istanza di parte ricorrente, disponendo una verificazione tecnica affidata al Dipartimento del Benessere della Salute Mentale e Neurologica, Dentale e degli Organi Sensoriali del Policlinico Tor Vergata, da svolgersi mediante una Commissione composta da tre ufficiali medici specialisti della materia, nominata dal Capo Dipartimento, con il compito di accertare la temporanea o permanente infermità psichiatrica della ricorrente.
Il Collegio ha prescritto un articolato iter procedurale: la notifica dell’ordinanza alla parte ricorrente entro dieci giorni sia presso le Amministrazioni resistenti sia presso il Dipartimento del Policlinico Tor Vergata, con allegazione della documentazione sanitaria già depositata; la trasmissione, da parte del reggimento di appartenenza, di tutta la documentazione sanitaria e clinica relativa agli accertamenti effettuati; la nomina della Commissione entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione; lo svolgimento della verificazione nei trenta giorni successivi, previo pagamento delle eventuali spese inizialmente poste a carico della parte ricorrente.
Il Tribunale ha aggiunto che l’Amministrazione resistente dovrà fornire all’organismo di verificazione la documentazione eventualmente occorrente e che entrambe le parti dovranno essere avvertite con almeno cinque giorni di anticipo della data e del luogo delle operazioni. La Commissione resta libera di valutare la necessità di sottoporre l’interessata a nuovo accertamento, con l’obbligo di avvisare il reggimento per consentire l’assistenza di un proprio sanitario, ferma restando analoga facoltà per la parte ricorrente.
La motivata relazione sulla verificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro quindici giorni dal perfezionamento delle operazioni, e la liquidazione delle spese e dei compensi è rimessa alla definizione del giudizio. Il TAR ha infine fissato la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare al 16 dicembre 2026, senza sospendere nelle more il provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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