Non ammissione per DSA: la l. n. 170/2010 non deroga ai criteri di promozione (TAR Sardegna n. 266 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La non ammissione alla classe successiva non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché consiste nell’accertamento del mancato raggiungimento delle competenze e abilità proprie della classe frequentata. La l. n. 170/2010 non prevede un trattamento differenziato per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento riguardo ai criteri di ammissione alla classe successiva: anche per essi la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le discipline, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009. La legge impone esclusivamente, all’art. 7, l’obbligo per le istituzioni scolastiche di erogare una didattica individualizzata e personalizzata e di attuare misure compensative e dispensative, funzionali a elidere le condizioni di svantaggio e a consentire, in sede di prove valutative, di dimostrare il reale livello di apprendimento raggiunto. La valutazione del Consiglio di classe è espressione di un giudizio tecnico-discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
Il Fatto
I genitori di uno studente, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, hanno impugnato la delibera del Consiglio di classe del 10 giugno 2026 di non ammissione del figlio alla classe successiva. Il provvedimento, adottato al termine dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, era conseguente alle insufficienze riportate in più discipline, tra cui tre gravi in Fisica, Inglese e Matematica. Hanno altresì gravato il Piano Didattico Personalizzato, formalizzato solo in data 9 dicembre 2025, ovvero con oltre tre mesi di ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, sebbene la certificazione del disturbo specifico dell’apprendimento fosse nella disponibilità dell’istituto sin dal maggio 2024. Con l’istanza cautelare hanno chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento di non ammissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che la non ammissione non ha valenza punitiva ma è volta a consentire allo studente di colmare le lacune nell’interesse del suo percorso formativo, richiamando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Dalla documentazione versata in atti è emerso che le insufficienze sono dovute al limitato impegno e alla non sufficiente motivazione allo studio, come rilevato dal Consiglio di classe; pertanto, l’accertato quadro conoscitivo non avrebbe consentito una proficua frequenza della classe successiva.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, desumendo dall’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009 e dagli artt. 6 e 8 dell’ordinanza ministeriale n. 92/2007 la regola generale per cui possono conseguire la promozione solo gli alunni che abbiano dimostrato una adeguata preparazione in tutte le discipline. Ha precisato che tali principi trovano applicazione anche per gli alunni con DSA: la l. n. 170/2010 non introduce alcuna deroga ai criteri di ammissione, ma si limita a imporre misure didattiche individualizzate e personalizzate, con funzione compensativa e dispensativa.
La valutazione del Consiglio di classe è stata qualificata come giudizio tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisabili nel caso di specie. Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni della mancata ammissione fossero di tale portata da resistere ai motivi dedotti, non ravvisando i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il collegio ha quindi respinto l’istanza, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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